Ordinanza n. 7515/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM DI RIGETTO RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA K10-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana. Dalla pronuncia non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In vista della trattazione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, il TAR ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione e la completezza dell'istruzione. L'Amministrazione ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, mentre la ricorrente ha depositato documentazione relativa agli esiti degli addebiti a carico del figlio e del marito.
La decisione
Il TAR ha accertato la persistenza dell'interesse della ricorrente alla decisione e ha rilevato il deposito del fascicolo amministrativo da parte del Ministero, nonché della documentazione integrativa da parte della ricorrente. Non ha definito nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza e non ha deciso i motivi di ricorso. Ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. La pronuncia richiama inoltre la necessità di evitare rinvii incompatibili con gli impegni del PNRR e con il divieto di rinvio previsto dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
L'Amministrazione deve depositare il fascicolo del procedimento relativo all'atto impugnato; nel caso concreto il deposito è stato effettuato in prossimità dell'udienza camerale.
art. 72-bis c.p.a.
Il giudice richiama il divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi, nell'ambito della gestione delle cause da definire nelle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il giudice richiama il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, quale criterio organizzativo per la trattazione della causa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze camerali di smaltimento dell'arretrato, prima della calendarizzazione della causa il giudice può verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere e la completezza dell'istruzione processuale.
- Quando l'interesse alla decisione persiste e il fascicolo amministrativo e la documentazione rilevante risultano acquisiti, il giudice può disporre la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento, senza pronunciarsi ancora sul merito del ricorso.
- La verifica preliminare dell'interesse a ricorrere può consentire, in caso di sopravvenuta carenza di interesse o di rinuncia, la definizione del giudizio con decreto presidenziale di improcedibilità o estinzione ovvero con pronuncia collegiale in rito.
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