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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1527/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato le condanne del Tribunale di Palmi per concorso in associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati connessi (favoreggiamento, procurata inosservanza di pena). Le censure principali erano: carenza o genericità delle prove e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; travisamento/interpolazione delle intercettazioni; mancata dimostrazione di un ruolo attuale nella cosca PIROMALLI (o di un vincolo associativo formale); errata esclusione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e contestazione degli aumenti di pena; per BARBARO dedotta nullità per mancata partecipazione alla lettura del dispositivo in videoconferenza (violazione artt. 604, 420-bis, 420-ter c.p.p.). Ciascun ricorrente ha articolato motivi specifici volti a far valere l’insufficienza probatoria o vizi di motivazione della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi come inammissibili o infondati. Ha richiamato il principio che la Corte di legittimità non è luogo per rinnovare la valutazione delle prove e ha fissato il corretto standard per la rilevazione della "manifesta illogicità" della motivazione (soglia molto elevata). Ha ritenuto legittima e congrua la valutazione di merito che ha valorizzato le convergenze tra dichiarazioni dei collaboratori e le intercettazioni, le reiterate frequentazioni, i comportamenti e le condotte idonee a confermare l'appartenenza al sodalizio mafioso (anche se non tutte le condotte costituivano singoli reati fine). Sul punto relativo alle attenuanti generiche, ha confermato che l'assenza di elementi positivi può giustificare il diniego e che l'incensuratezza non è più decisiva ex art.62-bis, comma 3. Quanto alla contestazione di nullità per la mancata partecipazione via videoconferenza alla lettura del dispositivo, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, ritenendo che non si era configurata l'ipotesi di assenza prevista dall'art. 604 c.p.p.; pertanto nessuna nullità rilevante. In sintesi: rigetto dei ricorsi e conferma delle condanne e delle valutazioni di merito operate dalla Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La norma sull'associazione mafiosa è stata interpretata nel senso che l'appartenenza al sodalizio può essere provata anche tramite dichiarazioni di collaboratori corroborate da riscontri (intercettazioni, frequentazioni, conoscenza di strutture, ruoli e luoghi), e che non è necessario provare singole attività criminose per dimostrare l'adesione stabile.

  • art. 192 c.p.p.

    Riguardo ai riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori, la Corte afferma che qualsiasi dato probatorio indipendente, rappresentativo o logico, può costituire riscontro individualizzante a valore probatorio.

  • art. 62-bis c.p.

    Sull'esclusione delle attenuanti generiche la Corte ribadisce che l'assenza di elementi positivi può giustificare il diniego; l'incensuratezza perde rilievo ove manchino elementi favorevoli concreti.

  • art. 133 c.p.

    I criteri per la determinazione della pena (gravità, personalità del reo, pericolosità) possono essere valorizzati dal giudice in più contesti (pena base e diniego attenuanti) senza violare il principio ne bis in idem.

  • art. 132 c.p.

    Rilevanza dei parametri legali per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha applicato correttamente i criteri di cui all'art.132 nell'escludere trattamenti premiali.

  • art. 604, comma 5-bis c.p.p.

    La nullità prevista per assenza dell'imputato viene applicata solo se provata l'effettiva assenza ai sensi dell'art. 420-ter: nel caso di interruzione di videocollegamento temporanea non si configura la nullità automatica.

  • art. 420-bis / art. 420-ter c.p.p.

    Norme sulle procedure di partecipazione dell'imputato e sul rinvio per impossibilità assoluta: la Corte ha ritenuto che non sia stato dimostrato l'impedimento legittimo che avrebbe imposto il rinvio e la rinnovazione dell'avviso.

  • art. 175 c.p.p.

    Possibile rimedio in caso di irregolarità nella pubblicazione della sentenza; la Corte indica che la violazione della pubblicità non è automaticamente sanzionata con nullità quando non ricorrono i presupposti dell'art.604.

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Richiamato in relazione alla ipotesi di detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti: la Corte rileva che accuse ulteriori trasmesse alla Procura non sostituiscono la valutazione probatoria in merito all'associazione mafiosa, ma possono concorrere al quadro probatorio complessivo.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove: le censure che chiedono una diversa lettura del materiale istruttorio sono, di regola, inammissibili salvo manifesta illogicità della motivazione (soglia molto elevata).
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se non efficacemente smontate e se corroborate da riscontri (intercettazioni, frequentazioni, conoscenza di luoghi/ruoli), possono da sole fondare la prova dell'appartenenza a un sodalizio mafioso.
  • Per il reato associativo di stampo mafioso non è necessario dimostrare che l'imputato abbia realizzato specifici delitti fine: possono valere la reiterata disponibilità, le frequentazioni con esponenti di rilievo, la conoscenza della struttura, il ruolo di "guardiano" o altro contributo stabilmente posto a disposizione del sodalizio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando manchino elementi positivi in favore dell'imputato; l'incensuratezza da sola non è sufficiente a imporre il riconoscimento delle attenuanti (art.62-bis, comma 3).
  • Le intercettazioni tra terzi possono avere valore probatorio diretto se interpretate coerentemente; la loro valutazione rientra nel merito e può corroborare le dichiarazioni dei collaboratori.
  • La mancata partecipazione temporanea via videoconferenza alla lettura del dispositivo non comporta automaticamente nullità della sentenza: deve essere provata l'assoluta impossibilità e il pregiudizio ai sensi delle norme processuali.
  • Chi contesta in Cassazione il presunto travisamento di singoli atti processuali deve indicare esattamente l'atto, dimostrare l'elemento fattuale incompatibile con la sentenza e provare che tale elemento incide in modo decisivo sulla motivazione complessiva.

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