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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16275/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto all'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate il rimborso delle somme trattenute a titolo di addizionale del 10% sui bonus eccedenti la parte fissa della retribuzione, applicata per l'anno d'imposta 2015 da un sostituto d'imposta operante nel settore della consulenza finanziaria. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR Lombardia aveva riformato la decisione dando ragione all'Ufficio. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la formazione di un giudicato esterno sulla medesima questione in forza di precedenti sentenze della CTR Lombardia rese in favore di altri dipendenti della stessa società; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 33 del d.l. n. 78/2010, sostenendo l'assenza del requisito soggettivo, perché la società non sarebbe operatore del 'settore finanziario' ma impresa di consulenza finanziaria che redige il bilancio secondo regole industriali.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso l'efficacia del preteso giudicato esterno sia perché le sentenze invocate riguardavano parti diverse dal ricorrente e non potevano vincolare altri giudizi sulla sola interpretazione astratta della norma tributaria, sia perché, in ogni caso, alcune delle decisioni richiamate non erano sopravvenute alla sentenza impugnata e la questione non risultava ritualmente coltivata nel grado di merito. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, aderendo al principio per cui l'addizionale dell'art. 33 d.l. n. 78/2010 si applica ai dirigenti di imprese operanti nel settore finanziario inteso in senso ampio, comprensivo anche di soggetti che svolgono consulenza e assistenza in materia societaria e finanziaria alle aziende. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del contribuente alle spese di lite e con gli ulteriori effetti processuali di legge in tema di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 33 d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    L'addizionale del 10% sui bonus e stock options si applica ai dirigenti di imprese operanti nel settore finanziario; il settore finanziario va inteso in senso ampio e globale, non limitato ai soli intermediari vigilati o a una categoria ristretta di operatori.

  • d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    È richiamato come novella dell'art. 33 del d.l. n. 78/2010, rilevante per l'interpretazione della nozione di settore finanziario.

  • art. 1306 c.c.

    È esclusa l'applicabilità della norma ai fini dell'opponibilità del giudicato formatosi tra parti diverse dal contribuente odierno.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge relativo al requisito soggettivo dell'imposta addizionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater dell'art. 13.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno non può formarsi né essere opposto sulla sola interpretazione astratta di una norma tributaria, quando la precedente decisione non abbia risolto una controversia tra le stesse parti e non sia riferibile a un capo di domanda avente efficacia autonoma.
  • Perché un giudicato esterno sia rilevante, occorre l'identità soggettiva tra le parti del precedente giudizio e quelle del giudizio successivo, salvo le specifiche ipotesi di legge.
  • Nel giudizio tributario il giudicato esterno, se dedotto per la prima volta in cassazione, deve risultare sopravvenuto rispetto alla sentenza impugnata e deve essere stato ritualmente introdotto nei gradi di merito, ove le scansioni processuali lo richiedano.
  • L'art. 33 del d.l. n. 78/2010 va interpretato in modo sostanziale e teleologico: il "settore finanziario" comprende anche imprese non soggette a vigilanza prudenziale, purché operino nella scena finanziaria in modo idoneo a incidere sugli incentivi retributivi oggetto della misura fiscale.
  • La nozione di settore finanziario ai fini dell'addizionale sui bonus dei dirigenti non coincide con la mera classificazione contabile o con il solo inquadramento formale dell'impresa, ma dipende dalla funzione economica svolta dall'operatore.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la soccombenza comporta la condanna alle spese e può determinare gli effetti processuali previsti in tema di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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