Cassazione Penale, Sentenza n. 26560/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del GUP di Bergamo (rito abbreviato) che aveva dichiarato la responsabilità degli imputati per i reati connessi alla detenzione e spaccio di stupefacenti (art. 81, comma 2 e 110 c.p.; art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990). Il ricorso eccepiva la violazione dell'art. 86 del T.U. Stupefacenti: il giudice non ha ordinato, né motivato il mancato ordine, dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, nonostante nella sentenza emergessero indici di pericolosità sociale (pregresse denunce e condanne, modalità strutturate di spaccio, frequenza e durata della condotta, irregolarità sul territorio e provvedimenti amministrativi di espulsione/refuso del permesso di soggiorno). Il Procuratore generale ha quindi chiesto l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. Ha annullato la sentenza impugnata solo su quel punto e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al GUP del Tribunale di Bergamo in diversa persona fisica. Ha dichiarato irrevocabili le altre parti della sentenza ai sensi dell'art. 624 c.p.p., rendendo definitiva l'affermazione di responsabilità degli imputati e la determinazione della pena nella parte non annullata.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen.
Norma richiamata nello scritto di accusa/contestazione con riferimento alla determinazione della pena e al quadro delle responsabilità; nel provvedimento è utilizzata ai fini della qualificazione giuridica complessiva del fatto.
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato: gli imputati sono stati ritenuti corresponsabili per le condotte di detenzione e spaccio in concorso.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. Stup.)
Norma che definisce il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti: il fatto contestato rientra in questa fattispecie penale.
art. 86 T.U. Stup. (d.P.R. 309/1990)
Prevede la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata per gli stranieri riconosciuti socialmente pericolosi in relazione a reati di stupefacenti. La Corte ha ritenuto che il giudice deve esaminare e motivare la sussistenza o l'insussistenza dei presupposti per applicare tale misura; l'omessa valutazione/motivazione integra motivo di annullamento limitato.
art. 624 cod. proc. pen.
Norma che consente di dichiarare irrevocabili le parti della sentenza non toccate dall'annullamento: applicata per rendere definitive l'affermazione di responsabilità e le altre statuizioni non annullate.
giurisprudenza - Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022 (Banadin)
Principio richiamato secondo cui, in caso di annullamento limitato, il rinvio deve avvenire dinanzi a diverso giudice; usata per motivare la rimessione a GUP in diversa persona fisica.
Massime di principio
- Quando nella sentenza emergono elementi indicativi di pericolosità sociale dello straniero condannato per reati di stupefacenti, il giudice è obbligato a valutare e motivare l'eventuale applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione (art. 86 T.U. Stup.).
- L'omessa statuizione o la mancata motivazione in ordine alla misura di espulsione integra motivo di cassazione limitato a quel profilo, con rinvio per nuovo esame sul punto, mentre le restanti statuizioni possono essere dichiarate irrevocabili ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
- Indici rilevanti di pericolosità sociale sono: precedenti penali/denunce per reati analoghi, modalità organizzate e ripetute di spaccio (frequenza, durata, struttura), e situazioni di irregolarità amministrativa sul soggiorno (decreti di espulsione, diniego del permesso). Questi elementi impongono al giudice di affrontare specificamente il tema dell'espulsione.
- Se il pubblico ministero impugna per omissione di valutazione della misura di sicurezza, la Corte di legittimità tende ad accogliere il ricorso se gli indici di pericolosità risultano già evidenti dagli atti e dalla motivazione della sentenza impugnata.
- In caso di rinvio disposto dalla Cassazione per la sola statuizione sulla misura di sicurezza, il nuovo giudizio deve essere affidato a diverso giudice per evitare ripetizioni e garantire imparzialità.
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