Cassazione Penale, Sentenza n. 34262/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era sottoposto agli arresti domiciliari per la partecipazione a un’associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p., reato per il quale era stato condannato in primo grado a sedici anni di reclusione. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 22 gennaio 2026, aveva respinto la richiesta di revoca della misura; il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di tribunale del riesame, aveva poi rigettato l’appello cautelare. La difesa contestava: l’applicazione della preclusione sulla gravità indiziaria, sostenendo che la questione dell’identificazione dell’imputato non fosse stata adeguatamente esaminata e lamentando l’omessa risposta alla deduzione secondo cui il soprannome «Jack» era riferito al genero di una persona diversa; la valutazione delle esigenze cautelari, deducendo che non sussistesse una preclusione assoluta e che non fossero stati considerati lo stato di salute precario, il comportamento regolare agli arresti domiciliari e l’assenza di nuove imputazioni; l’omessa risposta del giudice investito ai sensi dell’art. 299 c.p.p., lamentando che il tribunale non avesse rimediato con una motivazione effettiva; infine, l’uso della sentenza di primo grado per precludere ulteriori contestazioni sulla gravità indiziaria, perché ciò avrebbe impedito il controllo sui titoli cautelari. Il 2 settembre 2026 il difensore depositava rinuncia al ricorso, riferendo che la misura era venuta meno dopo l’assoluzione pronunciata dalla Corte d’appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, assorbente rispetto all’esame dei motivi. Nel corso del giudizio d’appello l’imputato era stato assolto dall’imputazione che sorreggeva la misura e l’ordinanza cautelare era stata revocata, facendo venir meno l’utilità concreta e attuale dell’impugnazione. La Corte ha precisato che la rinuncia depositata dal solo difensore non era valida, non essendo questi munito degli occorrenti poteri; l’inammissibilità è stata quindi dichiarata ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. Non sono state applicate la condanna alle spese processuali né la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in assenza di soccombenza anche solo virtuale.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
per la partecipazione ad un’associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen.
La disposizione individua il reato contestato che sorreggeva il titolo cautelare; la decisione non ne esamina nel merito gli elementi costitutivi.
art. 568, comma 4, c.p.p.
La nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativa
L’interesse a impugnare richiede una concreta utilità, consistente nella rimozione dello svantaggio derivante dalla decisione e nel possibile conseguimento di una decisione più favorevole e coerente con il sistema.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
L’esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione ne determina l’inammissibilità e preclude l’esame dei motivi nel merito.
art. 299 c.p.p.
il giudice investito ex art. 299 cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata nell’esposizione della doglianza difensiva sull’omessa risposta alla richiesta cautelare; la Corte non decide tale questione nel merito, essendo assorbita dalla sopravvenuta carenza di interesse.
art. 310 c.p.p.
il tribunale dell’appello cautelare si è limitato ad affermare che, nonostante l’omessa risposta, l’ordinanza non è nulla ma può essere integrata da parte dello stesso tribunale adito ex art. 310 cod. proc. pen.
La disposizione è riportata nel motivo difensivo relativo all’appello cautelare e alla possibilità di integrazione della motivazione; la Corte non ne affronta l’interpretazione, poiché dichiara il ricorso inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse.
Massime di principio
- L’interesse a impugnare deve essere concreto, immediato e attuale sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione; deve consistere nella possibilità di ottenere una decisione più favorevole e logicamente coerente con il sistema.
- La sopravvenuta modifica della situazione di fatto o di diritto che elimina l’utilità perseguita con l’impugnazione determina carenza sopravvenuta di interesse e rende il ricorso inammissibile, precludendo l’esame dei motivi nel merito.
- La rinuncia al ricorso formulata dal solo difensore, se questi non dispone degli occorrenti poteri, non è valida; ciò non impedisce che il ricorso sia dichiarato inammissibile per una distinta causa sopravvenuta, quale la carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse, in assenza di soccombenza anche virtuale, non comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali né al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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