Direttiva 2007/41
Direttiva 2007/41/CE della Commissione, del 28 giugno 2007 , che modifica alcuni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna gli allegati della direttiva 2000/29/CE, principale atto UE sulle misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali. La modifica riflette nuovi riscontri fitosanitari: la Danimarca non è più mantenuta quale zona protetta contro Cryphonectria parasitica, mentre Repubblica ceca, Champagne-Ardenne, Lorena, Alsazia e Basilicata sono riconosciute come zone protette per Grapevine flavescence dorée MLO. Sono inoltre introdotte o adeguate prescrizioni speciali per l’introduzione e la circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite.
Modifica alcuni allegati della direttiva 2000/29/CE in materia di misure fitosanitarie contro organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, con aggiornamento delle zone protette e delle prescrizioni per i materiali di moltiplicazione della vite.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione alla circolazione e all’introduzione di vegetali e prodotti vegetali soggetti alla disciplina fitosanitaria della direttiva 2000/29/CE. Incide in particolare sul riconoscimento delle zone protette, sulle condizioni applicabili ai vegetali di Vitis L., esclusi frutti e sementi, e sulla soppressione dell’estensione della protezione fitosanitaria per la Danimarca nei confronti di Cryphonectria parasitica. Le modifiche riguardano anche la Repubblica ceca, alcune regioni francesi e la Basilicata, riconosciute come zone protette rispetto a Grapevine flavescence dorée MLO.
Direttiva 2007/41/CE della Commissione: modifica degli allegati fitosanitari della direttiva 2000/29/CE
La direttiva interviene sulla disciplina fitosanitaria dell’Unione, aggiornando alcuni allegati della direttiva 2000/29/CE alla luce di nuove informazioni sullo status fitosanitario di taluni territori e organismi nocivi. In particolare, rivede il regime delle zone protette e le condizioni di circolazione per i materiali di moltiplicazione della vite, con effetti pratici per operatori del settore vivaistico e agricolo.
Finalità e contesto normativo
La direttiva 2000/29/CE prevede misure contro l’introduzione nella Comunità e la diffusione tra Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nonché il riconoscimento di zone protette all’interno dell’Unione. La presente direttiva modifica tali allegati in base a nuove valutazioni fitosanitarie trasmesse dagli Stati membri interessati e si colloca nell’ambito delle competenze della Commissione previste dall’articolo 14, secondo comma, lettere c) e d), della direttiva 2000/29/CE.
Modifica dello status della Danimarca
Sulla base degli esami effettuati, la Danimarca ha comunicato che non è più necessario mantenerne lo status di zona protetta nei confronti di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Di conseguenza, la direttiva sopprime il riferimento "DK" nell’allegato II, parte B, lettera c), punto 0.1, e nell’allegato IV, parte B, punto 6.3, con effetto di revoca del precedente riconoscimento come zona protetta per tale organismo nocivo.
Riconoscimento di nuove zone protette per Grapevine flavescence dorée MLO
La Repubblica ceca, la Francia e l’Italia hanno trasmesso informazioni dalle quali risulta che alcuni territori sono indenni da Grapevine flavescence dorée MLO. La direttiva riconosce quindi come zone protette: la Repubblica ceca; in Francia, le regioni Champagne-Ardenne, Lorena e Alsazia; in Italia, la Basilicata. Questo riconoscimento comporta l’introduzione di prescrizioni speciali per l’introduzione e la circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite nelle zone protette interessate.
Prescrizioni per i vegetali di Vitis L.
Per i vegetali di Vitis L., esclusi frutti e sementi, la direttiva inserisce nell’allegato IV, parte B, un nuovo punto 32 con requisiti probatori specifici basati su una constatazione ufficiale. Tali requisiti sono alternativi e mirano a garantire che il materiale sia privo del patogeno o provenga da aree ufficialmente indenni.
In particolare, deve risultare almeno una delle seguenti condizioni:
- i vegetali sono originari e sono stati coltivati in un paese nel quale Grapevine flavescence dorée MLO non risulta presente;
- i vegetali sono originari e sono stati coltivati in una zona istituita dall’organizzazione fitosanitaria nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali e nella quale l’organismo non è presente;
- i vegetali sono originari e sono stati coltivati nella Repubblica ceca, in Francia (Champagne-Ardenne, Lorena, Alsazia) o in Italia (Basilicata);
- i vegetali sono originari e sono stati coltivati in un luogo di produzione in cui, dall’inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, sulle piante madri non sono stati osservati sintomi di Grapevine flavescence dorée MLO e, inoltre:
- sui vegetali non sono stati osservati sintomi; oppure
- i vegetali sono stati trattati con acqua calda ad almeno 50 °C per 45 minuti per eliminare l’organismo.
Aggiornamento dell’elenco delle piante interessate
La direttiva sostituisce anche il testo dell’allegato V, parte A.II, punto 1.3, ampliando o precisando l’elenco dei vegetali soggetti alla disciplina, con esclusione di frutti e sementi, includendo specie ornamentali e da frutto come Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Eucalyptus, Malus, Mespilus, Photinia davidiana, Pyracantha, Pyrus, Sorbus e Vitis.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 ottobre 2007 le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva e devono comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza tra le misure nazionali e la direttiva. Le disposizioni nazionali si applicano dal 1º novembre 2007. Quando adottano tali misure, gli Stati membri devono prevedere un riferimento alla presente direttiva o inserirlo in occasione della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli stessi Stati. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Implicazioni operative per i professionisti
Per gli operatori del settore vivaistico e fitosanitario, la direttiva comporta un aggiornamento dei controlli documentali e delle condizioni di movimentazione per il materiale di vite destinato a zone protette. Per gli Stati membri, la norma lascia un margine limitato di discrezionalità: essi non possono modificare il risultato imposto, ma solo scegliere forme e mezzi del recepimento entro il termine fissato.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati della direttiva 2000/29/CE
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, IV e V della direttiva 2000/29/CE conformemente all’allegato della presente direttiva.
Aggiornamento delle zone protette e soppressione del riferimento alla Danimarca
Nell’allegato II, parte B, lettera c), punto 0.1, e nell’allegato IV, parte B, punto 6.3, la sigla "DK" è soppressa, con conseguente venir meno del riconoscimento della Danimarca come zona protetta nei confronti di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
Riconoscimento di nuove zone protette per Grapevine flavescence dorée MLO
Nell’allegato II, parte B, lettera d), è aggiunto un nuovo punto relativo a Grapevine flavescence dorée MLO per i vegetali di Vitis L., esclusi frutti e sementi. Le zone protette riconosciute sono: Repubblica ceca (CZ), Francia nelle regioni Champagne-Ardenne, Lorena e Alsazia (FR) e Italia nella regione Basilicata (IT).
Prescrizioni speciali per i vegetali di Vitis L. destinati alle zone protette
Nell’allegato IV, parte B, è inserito un nuovo punto 32 che impone, per i vegetali di Vitis L., esclusi frutti e sementi, una constatazione ufficiale di origine e coltivazione in un luogo di produzione da cui risulti, alternativamente: assenza dell’organismo nel paese; assenza in una zona ufficialmente istituita secondo norme internazionali; provenienza da CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorena, Alsazia) o IT (Basilicata); oppure origine in un luogo di produzione in cui, dall’inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, non siano stati osservati sintomi sulle piante madri e, inoltre, sui vegetali non siano stati osservati sintomi oppure essi siano stati trattati con acqua calda ad almeno 50 °C per 45 minuti.
Aggiornamento dell’elenco dei vegetali soggetti alle prescrizioni
Nell’allegato V, parte A.II, punto 1.3, il testo è sostituito per includere i vegetali, esclusi frutti e sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L’Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. e Vitis L.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 ottobre 2007, comunicarle immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza e applicarle dal 1º novembre 2007. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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