Cassazione Penale, Ordinanza n. 31206/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado di condanna per evasione, riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, a dieci mesi di reclusione. Nel ricorso si deducevano, in modo ritenuto dalla Corte meramente assertivo e generico, la violazione di legge e il vizio di motivazione. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso esulava dai mezzi di impugnazione esperibili, perché l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice quanto alla responsabilità e, quanto al trattamento sanzionatorio, la pena era stata concordemente indicata dalle parti e recepita dal giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che contro la sentenza di appello pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. non sono proponibili censure che investano la responsabilità, essendo questa definita dall'accordo delle parti, né censure sulla pena quando essa sia stata oggetto di specifica concorde determinazione. Ha quindi disposto la trattazione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice del reato oggetto della condanna di merito, indicata come evasione.
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza di appello era stata pronunciata secondo il modulo decisorio fondato sull'accordo delle parti, con conseguente limitazione del sindacato del giudice e delle impugnazioni esperibili.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, con trattazione camerale non partecipata.
legge n. 103 del 2017
Richiamata come fonte di introduzione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è pronunciata sulla base di un accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione la responsabilità, poiché il sindacato del giudice è vincolato nei limiti dell'accordo.
- Se le parti hanno concordato in modo puntuale il trattamento sanzionatorio e il giudice ha recepito tale determinazione, non sono proponibili censure di legittimità sulla pena fondate su asserite violazioni di legge o vizi di motivazione non specificamente articolati.
- Il ricorso per cassazione che deduca in modo generico violazione di legge e vizio di motivazione, in assenza di censure ammissibili rispetto al tipo di sentenza impugnata, è dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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