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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27643/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputata è deceduta l'8 maggio 2024. La morte, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, ha determinato l'estinzione del reato e del rapporto processuale, precludendo qualsiasi pronuncia di merito, incluso un eventuale proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva confermato la condanna per essersi arbitrariamente allontanata dagli arresti domiciliari (richiamata la condanna ex artt. 81 e 385 c.p.). Il ricorso denunciava: omessa notifica del decreto di citazione a giudizio (violazione di legge), vizio della motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e carenza di motivazione circa la mancata esclusione della recidiva.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla condanna inflitta all'imputata; utilizzato come riferimento nella motivazione della sentenza di merito.

  • art. 385 cod. pen.

    Norma richiamata per la qualificazione del reato contestato (allontanamento dagli arresti domiciliari) nella sentenza di condanna.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte precisa che la sopravvenuta morte dell'imputata esclude la possibilità di pronunciarsi anche su un eventuale proscioglimento ai sensi di tale norma; la causa estintiva del rapporto processuale impedisce ogni decisione di merito.

  • Giurisprudenza di Cassazione (citate: Sez. 4, n. 16819/2022; Sez. 3, n. 23906/2016)

    Il principio consolidato richiamato è che la morte dell'imputato, se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato estingue il reato e il rapporto processuale; se sopravviene dopo la proposizione del ricorso, la Cassazione deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio e non può pronunciarsi sul merito.
  • La sopravvenuta estinzione del reato preclude anche pronunce favorevoli sostanziali (es. proscioglimento ex art. 129 c.p.p.): il processo si estingue e termina la controversia penale.
  • Quando si impugna una sentenza è opportuno verificare tempestivamente lo stato di vita dell'imputato (esibizione certificato di stato civile) perché la sopravvenuta morte modifica radicalmente l'iter e le possibili pronunce della Corte.
  • La parte resistente o la pubblica accusa non ottengono una decisione sul merito se sopravviene la morte dell'imputato; le questioni processuali preclusive non possono essere decise se il processo si estingue.
  • Per i terzi (ad esempio vittime con pretese civili) la cessazione del processo penale per morte non impedisce, in generale, l'esercizio di azioni civili autonome salvo profili di opponibilità e decadenze diverse.
  • La presenza di vizi processuali denunciati (omessa notifica, vizio di motivazione, ecc.) perde efficacia pratica se la causa estintiva intervenuta rende improcedibile la decisione di merito.

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