Cassazione Penale, Ordinanza n. 35338/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo fosse generico e meramente ripetitivo di questioni già valutate in appello, con motivazione immune da censure, anche per la mancanza di documentazione idonea a provare lo stato di necessità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata in appello per il reato di evasione. L'unico motivo dedotto ha contestato la responsabilità penale, sostenendo la pretesa sussistenza dello stato di necessità ex art. 54 c.p. In particolare, la difesa ha lamentato che la condotta sarebbe stata giustificata da una situazione necessitata; tuttavia il ricorso, secondo la Corte, si è limitato a doglianze generiche e riproduttive di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva rilevato l'assenza di idonea documentazione a dimostrare lo stato di necessità.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dalla sentenza emerge che il giudizio di legittimità non ha riguardato la configurazione astratta del reato, ma solo la dedotta scriminante dello stato di necessità.
art. 54 c.p.
La scriminante dello stato di necessità deve essere allegata e supportata da elementi concreti e documentazione idonea; censure generiche o ripetitive non sono sufficienti a scalfire la motivazione di merito che abbia escluso la sua ricorrenza.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, è inammissibile per genericità.
- La deduzione dello stato di necessità richiede allegazioni concrete e riscontri documentali idonei a dimostrarne i presupposti; in mancanza, la relativa eccezione può essere legittimamente respinta.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito in presenza di una motivazione congrua e logicamente coerente del giudice di appello, specie quando il ricorso non introduca profili nuovi o specifici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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