Cassazione Civile, Ordinanza n. 03932/2025 del 16/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero aveva proposto opposizione avverso l'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, emesso a seguito di una decisione di inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale adottata dalla Commissione territoriale. Il Giudice di pace aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo non autonomamente impugnabile l'ordine questorile. Nel ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 13 T.U. immigrazione, dell'art. 24 Cost. e degli artt. 32 e 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, sostenendo che l'ordine di allontanamento sarebbe stato illegittimo e che avrebbe dovuto essere sottoposto a controllo giurisdizionale autonomo, anche in relazione alla tutela contro il respingimento/espulsione e agli obblighi internazionali richiamati dall'art. 19 T.U. immigrazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel quadro normativo introdotto dal d.l. n. 20/2023 e dalla l. n. 50/2023 di conversione, l'ordine del Questore che dà esecuzione all'espulsione collegata alla decisione della Commissione territoriale non sia autonomamente impugnabile con il rimedio opposto dal ricorrente. La proposizione del ricorso avverso la decisione di inammissibilità della domanda reiterata e dell'istanza cautelare non sospende, per i casi considerati, l'efficacia esecutiva del provvedimento, sicché non viene meno la legittimità dell'ordine di allontanamento. La Corte ha inoltre richiamato il consolidato orientamento per cui l'intimazione del Questore a lasciare il territorio non incide sulla libertà personale e non consente una espansione indeterminata dei mezzi di tutela previsti dalla legge. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva del Ministero. È stato anche dato atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
È richiamato come norma che disciplina l'espulsione e non consente di estendere oltre i casi previsti i rimedi impugnatori contro l'ordine questorile di allontanamento.
art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
È evocato dal ricorrente come norma che tutela contro l'allontanamento in presenza di obblighi costituzionali o internazionali, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 24 Cost.
È richiamato nel motivo di ricorso a sostegno dell'esigenza di tutela giurisdizionale, ma non viene ritenuto idoneo a superare il regime legale di impugnabilità.
art. 32 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
Nel testo novellato, quando la Commissione territoriale rigetta o dichiara inammissibile la domanda nei casi previsti, la decisione produce anche effetti espulsivi e va impugnata unitamente al provvedimento di diniego.
art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
La nuova formulazione esclude, per le ipotesi considerate, l'effetto sospensivo automatico della proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare, sicché l'ordine di allontanamento resta efficace.
d.l. 10 marzo 2023, n. 20
È menzionato come fonte della novella che ha modificato l'art. 32, comma 4, e l'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008.
L. 5 maggio 2023, n. 50
È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 20/2023.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per il regolamento dell'ulteriore contributo unificato, con atto finale di insussistenza dei presupposti per il versamento.
Massime di principio
- L'ordine del Questore che si limita a dare esecuzione all'espulsione collegata a un provvedimento in materia di protezione internazionale non è autonomamente impugnabile con un rimedio ulteriore rispetto a quelli tassativamente previsti dalla legge.
- Non è ammissibile una estensione analogica o creativa dei mezzi di tutela contro gli atti di allontanamento coattivo quando il legislatore abbia predisposto un sistema tipizzato di impugnazione.
- Nei casi disciplinati dalla novella del 2023, la proposizione del ricorso contro il provvedimento della Commissione territoriale e dell'istanza cautelare non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva della decisione di inammissibilità o rigetto, con conseguente perdurante efficacia dell'ordine di allontanamento.
- L'intimazione del Questore a lasciare il territorio nazionale, ove non comporti di per sé restrizione della libertà personale, non richiede i medesimi strumenti di controllo giurisdizionale previsti per le misure restrittive della libertà.
- In presenza di un quadro normativo espresso, la tutela giurisdizionale va ricercata nei rimedi tipici previsti per la decisione della Commissione territoriale, non mediante autonoma opposizione all'ordine esecutivo del Questore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03890/2025 del 16/02/2025
- ordinanza_civile · 16 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03891/2025 del 16/02/2025
- ordinanza_civile · 16 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03895/2025 del 16/02/2025
- ordinanza_civile · 16 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03896/2025 del 16/02/2025
- ordinanza_civile · 16 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03897/2025 del 16/02/2025
- ordinanza_civile · 16 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03898/2025 del 16/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →