Sentenza n. 9538/2026 - Roma, Sezione 3T
PER L'ESECUZIONE Del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 250/2024 pubbl. il 08/02/2024 Tribunale di Tivoli resa all'esito del giudizio RG n. 1722/2023, dal Giudice dott. Di Pietro, notificata dapprima in data 12/02/2024, passata in giudicato e, ai fini dell'esecuzione, notificata nuovamente alle parti in data 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza civile n. 250/2024 del Tribunale di Tivoli, relativa al pagamento del Bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 250/2024 del Tribunale di Tivoli, chiedendo il pagamento delle somme riconosciute. Nel corso del giudizio ha comunicato che il Ministero aveva accreditato il Bonus sul Portale Bonus Carta del Docente. Non sono stati dedotti ulteriori vizi di legittimità dell'azione amministrativa, poiché la controversia riguardava esclusivamente l'esecuzione della decisione giudiziale e il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento delle somme dovute ha integralmente soddisfatto l'interesse azionato. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha effettuato la valutazione virtuale della fondatezza della domanda: il ricorso sarebbe stato accolto, poiché il credito è stato soddisfatto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state parzialmente compensate in ragione dell'esecuzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso; per la parte residua il Ministero è stato condannato, secondo il criterio della soccombenza virtuale, al pagamento di euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività amministrativa successiva soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato, facendo venir meno ogni utilità concreta della pronuncia di merito.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese di lite.
- Quando l'amministrazione esegue la prestazione dovuta soltanto dopo la proposizione del ricorso, la valutazione di soccombenza virtuale può giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- L'esecuzione tardiva della decisione giudiziale da parte dell'amministrazione può comportare una compensazione solo parziale delle spese, mentre la parte residua può essere liquidata secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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