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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13098/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del 16/05/2023 del G.I.P. del Tribunale di Roma che aveva accolto l'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra varie sentenze di condanna emesse in momenti e da giudici diversi. Il ricorrente ha censurato la decisione per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 666, commi 1 e 4, c.p.p., sostenendo che, alla data del deposito dell'istanza (6/2/2023), l'ultima sentenza divenuta irrevocabile era quella della Corte d'appello di Roma del 15/02/2022 (definitiva il 12/01/2023), perciò la competenza funzionale a decidere sull'istanza spettava alla Corte d'appello e non al G.I.P.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, affermando il principio secondo cui la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in presenza di più provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, appartiene al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile, salvo il combinato disposto con l'art. 665, comma 2, c.p.p. (che disciplina l'eccezione quando l'appello ha riguardato solo la pena, le misure di sicurezza o le disposizioni civili). Nel caso di specie la Corte d'appello di Roma era l'ultima a rendere una pronuncia irrevocabile, per cui la competenza spettava a quella Corte. La Corte ha qualificato la violazione come nullità assoluta e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma, giudice dell'esecuzione competente.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma sulla continuazione tra reati; nel caso era la disposizione invocata dall'imputato per chiedere la rideterminazione della pena in esecuzione

  • art. 666 cod. proc. pen., commi 1 e 4

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla competenza del giudice dell'esecuzione e alle modalità di impugnazione delle decisioni sul procedimento esecutivo

  • art. 665, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede che quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili è competente il giudice di primo grado: la Corte ha richiamato questa norma come deroga al criterio generale dell'ultimo provvedimento irrevocabile

  • art. 73 T.U. stupefacenti (DPR 309/1990)

    Norma sostanziale relativa ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; indicata perché riguarda i reati oggetto delle sentenze concatenate

  • art. 74 T.U. stupefacenti (DPR 309/1990)

    Norma sostanziale relativa all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; indicata tra i reati considerati nell'istanza di continuazione

Massime di principio

  • La competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, quando vi sono più sentenze definitive emesse da giudici diversi per la stessa persona, spetta al giudice che ha emanato per ultimo il provvedimento irrevocabile (criterio dell'ultimo provvedimento definitivo).
  • Eccezione: l'art. 665, comma 2, c.p.p. stabilisce che se l'appello ha confermato o riformato soltanto la pena, le misure di sicurezza o le disposizioni civili, la competenza resta del giudice di primo grado; va quindi valutato se la sentenza di secondo grado abbia operato una riforma sostanziale o solo una modifica di pena.
  • In procedimenti con più imputati vige il principio di unitarietà dell'esecuzione: se la Corte d'appello ha svolto un'elaborazione sostanziale della pronuncia di primo grado, la competenza dell'appello si estende anche ai coimputati per i quali la decisione di primo grado è stata confermata.
  • La mancata osservanza delle regole di competenza funzionale costituisce nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, e può comportare l'annullamento senza rinvio dell'atto impugnato con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione competente.
  • Prassi consigliata: prima di depositare o decidere su un'istanza ex art. 671 c.p.p. verificare quale pronuncia sia l'ultima irrevocabile nella posizione esecutiva dell'imputato; in presenza di sentenze definitive emesse da giudici diversi valutare l'applicazione combinata del criterio dell'ultimo provvedimento e dell'art. 665, comma 2.

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