Sentenza n. 406/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento della determinazione del Comune di San Felice Circeo del 25 agosto 2025, recante la declaratoria di inammissibilità e di archiviazione del procedimento relativo all'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dalla ricorrente per la “trasformazione di una finestra in porta finestra e di una porta finestra in finestra”; - gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di declaratoria di inammissibilità e archiviazione dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica relativa alla trasformazione di una finestra in porta-finestra e di una porta-finestra in finestra
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria immobiliare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato il provvedimento comunale deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. e-bis), e dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, nonché dell'art. 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34/2020, sostenendo che l'intervento fosse riconducibile a opere di manutenzione ordinaria soggette a CIL e che non fosse necessaria la previa dimostrazione dello stato legittimo della preesistenza. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che l'eventuale accertamento dell'irregolarità avrebbe dovuto condurre al rigetto dell'istanza e non alla sua improcedibilità, che il Comune avesse esteso indebitamente la verifica all'intero complesso immobiliare anziché limitarsi all'intervento richiesto, e che la preesistenza avrebbe dovuto essere valutata anche alla luce del primo accatastamento del 1973 e dell'epoca di realizzazione del compendio. Infine, ha lamentato che il decorso di circa 55 anni dagli interventi edilizi e l'assenza di contestazioni pregresse avessero ingenerato un affidamento meritevole di tutela. Il TAR ha esaminato prioritariamente, in applicazione del principio della ragione più liquida, il profilo del terzo motivo relativo all'estraneità della verifica della legittimità urbanistico-edilizia della preesistenza rispetto alla valutazione di compatibilità paesaggistica.
La decisione
Il ricorso è stato accolto per il profilo ritenuto dirimente. Il TAR ha affermato che la valutazione di compatibilità paesaggistica è autonoma rispetto alla verifica della conformità urbanistico-edilizia e deve concentrarsi sull'incidenza concreta dell'intervento sul contesto paesaggistico tutelato, sulle esigenze di tutela e sulla portata del vincolo. Nel caso concreto, la motivazione del provvedimento comunale era fondata esclusivamente sull'asserita mancata dimostrazione della legittimità urbanistica ed edilizia della preesistenza e dell'intero complesso di Torre Paola. L'atto non conteneva invece alcuna effettiva valutazione dell'impatto paesaggistico della limitata trasformazione richiesta, né applicava in concreto i presupposti dell'art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004. Ne sono derivati un vizio istruttorio e un difetto di motivazione, oltre alla violazione della disposizione richiamata. Il riferimento a un protocollo d'intesa del 2007 e a una circolare ministeriale del 2009 non è stato ritenuto sufficiente, trattandosi di atti di prassi risalenti e contrastanti con l'orientamento giurisprudenziale consolidato sull'autonomia dei profili paesaggistici. Le ulteriori censure sono state assorbite in applicazione della ragione più liquida. Il provvedimento è stato annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione da adottare nel rispetto delle coordinate conformative della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004
l'accertamento della compatibilità paesaggistica deve riguardare i presupposti concreti previsti dalla disposizione
La valutazione deve esaminare la concreta compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico tutelato e non può essere sostituita dalla verifica della legittimità urbanistico-edilizia della preesistenza.
art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001
La questione è stata dedotta dalla ricorrente in relazione alla necessità di attestare lo stato legittimo dell'immobile, ma il TAR ha deciso la controversia senza esaminare tale censura nel merito.
art. 9-bis, comma 2, d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente, ma la relativa censura è rimasta assorbita.
art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata invocata con riferimento alla qualificazione dell'intervento come attività edilizia soggetta a CIL; il TAR non ha definito tale questione perché ha accolto il ricorso su altro profilo.
art. 119, comma 13-ter, d.l. 34/2020
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla CIL, senza decisione specifica del TAR sul punto.
principio della ragione più liquida
In assenza di graduazione dei motivi, il giudice può esaminare per primo il motivo che appare fondato e dirimente, assorbendo le restanti censure.
Massime di principio
- La valutazione di compatibilità paesaggistica è strutturalmente e funzionalmente autonoma dalla verifica della conformità urbanistico-edilizia dell'opera: la prima riguarda l'incidenza dell'intervento sul paesaggio tutelato, mentre la seconda riguarda la legittimità edilizia del manufatto.
- Nel procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica, l'amministrazione deve motivare specificamente sulle ragioni per cui l'intervento è compatibile o incompatibile con il contesto paesaggistico e con le esigenze poste a base del vincolo.
- È illegittimo il provvedimento che dichiara inammissibile o archivia un'istanza di compatibilità paesaggistica fondandosi esclusivamente sulla mancata dimostrazione dello stato legittimo urbanistico-edilizio della preesistenza, senza valutare l'impatto paesaggistico concreto dell'intervento richiesto.
- Atti di prassi amministrativa, quali protocolli d'intesa e circolari, non possono ampliare l'oggetto o i presupposti del potere di valutazione paesaggistica oltre quanto previsto dalla legge, né legittimare la confusione tra verifica paesaggistica e verifica edilizia.
- In assenza di graduazione dei motivi, il giudice amministrativo può decidere la controversia sulla base della censura fondata e dirimente, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi secondo il principio della ragione più liquida.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 821/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 822/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 823/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 824/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 825/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 826/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →