Sentenza n. 4097/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8226/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8226/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la sentenza del Tribunale di Napoli che lo aveva condannato a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell’anno scolastico 2021/2022, non aveva adempiuto. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 17 giugno 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 6 marzo 2026, ed era inutilmente decorso anche il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e dell’inadempimento dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, ovvero un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero e in favore della ricorrente, la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; le spese di lite sono state poste a carico del Ministero per 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme al giudicato e all’inadempimento, presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
Fondamento del beneficio economico annuale riconosciuto al personale docente tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina, rispettivamente, il rimborso delle spese del commissario ad acta, le ulteriori spese di adempimento dell’incarico e il termine per la presentazione della parcella, decorrente dal compimento dell’ultimo atto esecutivo.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può conoscere dell’azione di ottemperanza proposta per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando siano documentati il passaggio in giudicato, l’inadempimento dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In sede di ottemperanza, il giudice deve ordinare all’amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale entro un termine congruo, individuato in relazione agli adempimenti necessari.
- In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta e disporre, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dall’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato, secondo quanto stabilito dalla decisione.
- Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico ausiliario obbligatorio, che non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta può essere liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della relativa parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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