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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-466/22

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 29 febbraio 2024. — V.B. Trade OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Veliko Tarnovo. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Veliko Tarnovo. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche – Regolamento (UE) n. 910/2014 – Articolo 25 – Firme elettroniche – Effetti giuridici e valore probatorio nel procedimento giudiziario – Nozione di “firma elettronica qualificata”. — Causa C-466/22

Giurisprudenza europea62022CJ0466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la portata dell’articolo 25 del regolamento eIDAS in materia di firme elettroniche qualificate. Ribadisce che il regolamento non disciplina in generale la conclusione o validità formale degli atti, ma impone che la firma elettronica qualificata sia equiparata alla firma autografa quanto al valore giuridico e probatorio. Resta però al diritto nazionale stabilire le regole processuali di contestazione, purché non discriminino la firma elettronica qualificata rispetto alla firma autografa.

Interpretazione dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 910/2014: valore probatorio della firma elettronica qualificata e rapporto con il diritto processuale nazionale.

La questione giuridica

Se l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 debba essere interpretato nel senso che la firma elettronica qualificata, quando soddisfi le condizioni dell’articolo 3, punto 12, deve essere considerata pienamente provata e dotata di un valore probatorio equivalente a quello della firma autografa; e se tale disposizione osti o meno all’uso degli strumenti processuali nazionali per contestarne la rilevanza o l’efficacia probatoria.

Principio di diritto

L’articolo 25 del regolamento n. 910/2014 non impone un divieto assoluto di contestare, secondo il diritto processuale nazionale, il valore probatorio di una firma elettronica qualificata; tuttavia, quando ricorrono le condizioni dell’articolo 3, punto 12, gli Stati membri e i loro giudici devono riconoscerle un valore probatorio equivalente a quello della firma autografa, nel quadro delle regole nazionali applicabili a quest’ultima. Ne consegue che la firma elettronica qualificata può essere contestata solo nei limiti e con gli stessi strumenti previsti dal diritto nazionale per la firma autografa, senza poter ricevere un trattamento meno favorevole o più favorevole.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 910/2014
  • Articolo 2, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 910/2014
  • Articolo 3, punti 10, 11, 12, 15 e 23, regolamento (UE) n. 910/2014
  • Articolo 21, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 910/2014
  • Articolo 25, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 910/2014
  • Articolo 26, regolamento (UE) n. 910/2014
  • Allegato I, regolamento (UE) n. 910/2014
  • Allegato II, regolamento (UE) n. 910/2014

Interpretazione dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 910/2014: valore probatorio della firma elettronica qualificata

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) in una controversia fiscale tra V.B. Trade OOD e il Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Veliko Tarnovo. La questione riguarda la portata dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 910/2014 in tema di effetti giuridici e ammissibilità come prova delle firme elettroniche qualificate.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale la società ricorrente impugnava un avviso di rettifica fiscale in materia di imposta sulle società. L’amministrazione aveva emesso vari documenti elettronici nell’ambito della verifica fiscale, tutti firmati con firme elettroniche qualificate. La società contestava la validità di tali documenti sostenendo che le firme non fossero state debitamente apposte come firme elettroniche qualificate e chiedeva anche una consulenza tecnica.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014:

  • imponga ai giudici nazionali di considerare l’esistenza e la paternità della firma elettronica qualificata come a priori incontestabili quando siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 3, punto 12;
  • oppure consenta l’uso degli strumenti processuali nazionali per contestare il valore probatorio della firma elettronica qualificata.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto:

  • il considerando 21, secondo cui il regolamento non incide sulla conclusione e validità dei contratti o sugli obblighi formali;
  • il considerando 22, secondo cui gli effetti giuridici dei servizi fiduciari restano in linea di principio disciplinati dal diritto nazionale;
  • il considerando 49, che afferma il principio di non negazione degli effetti giuridici alle firme elettroniche per il solo fatto della forma elettronica e riserva al diritto nazionale la definizione dei loro effetti, salvo l’equivalenza della firma elettronica qualificata alla firma autografa.

Sono poi centrali l’articolo 25, paragrafi 1 e 2, l’articolo 3, punti 10, 11, 12, 15 e 23, l’articolo 26 e gli allegati I e II del regolamento.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che una firma elettronica può essere qualificata solo se ricorrono cumulativamente tre condizioni: deve trattarsi di una firma elettronica avanzata, creata mediante un dispositivo qualificato e basata su un certificato qualificato. Richiama inoltre la propria giurisprudenza precedente, in particolare la sentenza Ekofrukt (C‑362/21), per ribadire che l’articolo 25, paragrafo 1, non vieta di invalidare una firma elettronica, ma impedisce di negarle effetti giuridici e valore probatorio per il solo motivo della sua forma elettronica.

La Corte sottolinea che il regolamento lascia in generale al diritto nazionale la definizione degli effetti giuridici delle firme elettroniche, comprese quelle qualificate, con la sola eccezione dell’articolo 25, paragrafo 2, che impone l’equivalenza della firma elettronica qualificata alla firma autografa. Da ciò deriva che non vi è spazio per attribuire alla firma elettronica qualificata un trattamento più favorevole rispetto alla firma autografa, vietando in assoluto ogni contestazione processuale: se il diritto nazionale consente di contestare la forza probatoria della firma autografa, la stessa possibilità deve esistere anche per la firma elettronica qualificata.

La Corte precisa anche che la contestazione può avvenire attraverso i rimedi previsti dal diritto interno, ad esempio il procedimento di falsificazione del documento, purché esso sia identico per la firma autografa e per la firma elettronica qualificata.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 910/2014 deve essere interpretato nel senso che, quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 3, punto 12, i giudici degli Stati membri sono tenuti a riconoscere alla firma elettronica qualificata un valore probatorio equivalente a quello della firma autografa, nell’ambito di quanto previsto dal sistema giuridico nazionale pertinente per la firma autografa.

Principio affermato

La firma elettronica qualificata beneficia di un’equivalenza legale alla firma autografa quanto al valore probatorio, ma la disciplina processuale della sua contestazione resta affidata al diritto nazionale, purché non sia meno favorevole di quella prevista per la firma autografa.

Spese

La Corte ricorda infine che la controversia costituisce un incidente nel procedimento principale e che spetta al giudice nazionale statuire sulle spese; le spese sostenute dagli altri partecipanti non sono ripetibili.

Come è indicizzato

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