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Sentenza

Sentenza n. 7339/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202501140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, Sez. II, n. 2301/2024, che aveva respinto il ricorso contro la dichiarazione di inefficacia della CILA relativa alla sistemazione del piazzale e della SCIA in sanatoria per un serbatoio interrato e una colonnina di erogazione di carburante, nonché contro l’ordinanza di sospensione dei lavori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR che aveva respinto la domanda di annullamento del provvedimento comunale del 22 luglio 2024, con cui erano state dichiarate prive di efficacia la CILA del 18 ottobre 2021, relativa a opere esterne comprendenti reti fognarie e pavimentazione del piazzale, e la SCIA in sanatoria del 9 maggio 2024, relativa a un serbatoio interrato di 15 mc e a una colonnina per l’erogazione di gasolio ad uso privato; era stata inoltre impugnata, ove occorrente, l’ordinanza di sospensione dei lavori del 7 giugno 2024. L’appellante ha dedotto: 1) l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum del residente nelle vicinanze, sostenendo che la mera vicinitas e i prospettati effetti su traffico e ambiente non dimostrassero un pregiudizio concreto; 2) l’erronea qualificazione delle opere come funzionali a un impianto di distribuzione carburanti e l’integrazione postuma della motivazione da parte del TAR, poiché il Comune non avrebbe indicato tale ragione; 3) difetto di istruttoria e di motivazione per mancata valutazione concreta della compatibilità delle opere con il vincolo cimiteriale; 4) violazione della disciplina edilizia e dell’art. 114 delle NTA del PUC, che consentirebbe nella fascia di rispetto alcune opere quali reti fognarie, parcheggi e impianti assimilabili; 5) violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e illegittima inibizione di una SCIA i cui effetti sarebbero ormai consolidati, nonché dichiarazione d’inefficacia della CILA prima del completamento delle opere, anche se ricondotte all’edilizia libera. Ha inoltre sostenuto che parcheggio, opere fognarie, serbatoio e colonnina non pregiudicherebbero né la salubrità né un eventuale ampliamento del cimitero.

La decisione

L’appello è respinto. È rigettata la censura sull’intervento del controinteressato: questi è proprietario e residente con la famiglia in diretta vicinanza all’area; la planimetria prodotta dimostra una possibile ricaduta nella sua sfera soggettiva per traffico, rischi ambientali ed emissioni. Per l’intervento ad opponendum è sufficiente un interesse giuridicamente rilevante e differenziato, anche di fatto, che consenta di conseguire un vantaggio indiretto dalla reiezione del ricorso. Sono respinte le censure relative alla qualificazione delle opere e all’integrazione della motivazione: il Comune aveva individuato le opere e motivato l’incompatibilità con il vincolo cimiteriale, sicché il TAR non ha introdotto una ragione estranea all’atto. Il Collegio ritiene che la CILA e la SCIA riguardino, nel loro complesso, opere funzionali a un impianto di distribuzione carburanti e che anche parcheggi, spazi di manovra e aree carrabili asservibili a tale impianto siano incompatibili con il vincolo cimiteriale. Il vincolo, nella fascia di rispetto di 200 metri prevista dall’art. 338 del r.d. n. 1265/1934, è assoluto e preclude edifici e opere, anche pertinenziali, incompatibili con le esigenze igienico-sanitarie, la sacralità dei luoghi e la possibile espansione del cimitero. Sono quindi respinte le doglianze di difetto d’istruttoria e di motivazione. È esclusa la violazione della partecipazione procedimentale: l’ordinanza di sospensione del 7 giugno 2024 aveva già rilevato l’omessa considerazione del vincolo e la necessità di riesaminare le pratiche; inoltre l’atto inibitorio è vincolato. La sospensione fu disposta meno di un mese dopo la presentazione della SCIA, prima che i relativi effetti potessero consolidarsi. È infine respinta la censura basata sull’art. 114 delle NTA del PUC, interpretato come riferito a una limitata tipologia di opere pubbliche, non alle opere private in esame. La società è condannata alle spese in favore del Comune, liquidate in euro 4.000 oltre il 15% per oneri riflessi; spese compensate nei confronti del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 338 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265

    La salvaguardia dell’area di rispetto cimiteriale di 200 m. prevista dall’art. 338 T.U. 27 luglio 1934 n.1265 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità, che non consente in alcun modo l’allocazione di edifici o di opere, anche pertinenziali incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici e rilevanti interessi pubblici che tale fascia intende tutelare, quali, anzitutto, le esigenze di natura igienico sanitaria e la salvaguardia della sacralità e del sentimento religioso che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura dei defunti

    Il vincolo cimiteriale nella fascia di rispetto di 200 metri ha carattere assoluto e vieta non soltanto nuovi edifici, ma anche opere pertinenziali incompatibili con le finalità di tutela; nel caso deciso, il divieto comprende le opere esterne e le strutture funzionali a un impianto di distribuzione carburanti.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Ne consegue che non sussistono violazioni di partecipazione procedimentale, anche poi considerando trattasi di atto dovuto e vincolato (così Consiglio di Stato VII n° 4865 del 17 giugno 2026).

    La violazione delle garanzie partecipative non sussiste quando, nel caso concreto, il provvedimento inibitorio è dovuto e vincolato; il Collegio ha inoltre valorizzato la precedente ordinanza di sospensione, che aveva già evidenziato il vincolo e la necessità di riesaminare le pratiche.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissibilità dell’intervento ad opponendum nel processo amministrativo è sufficiente un interesse giuridicamente rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei consociati; tale interesse può essere di fatto, dipendente o accessorio rispetto a quello azionato in via principale, e può consistere nel vantaggio indiretto e riflesso derivante dal mantenimento dell’atto impugnato.
  • Il vincolo cimiteriale previsto dall’art. 338 del r.d. n. 1265/1934, nella fascia di rispetto di 200 metri, è un vincolo assoluto di inedificabilità e impedisce anche la realizzazione di opere pertinenziali incompatibili con le finalità igienico-sanitarie, di tutela della sacralità dei luoghi e di possibile espansione del cimitero.
  • La valutazione della compatibilità con il vincolo cimiteriale riguarda anche le opere esterne che, considerate nel loro complesso e nella loro funzione, siano asservite a un impianto di distribuzione carburanti; possono rientrarvi parcheggi, spazi di manovra e aree carrabili.
  • Quando il provvedimento comunale individua le opere e ne motiva l’incompatibilità con il vincolo cimiteriale, non sussiste integrazione postuma della motivazione per il solo fatto che il giudice espliciti la funzione complessiva delle opere. Le garanzie di partecipazione non risultano violate, nel caso deciso, in presenza di un atto vincolato e di una precedente ordinanza che aveva già segnalato la necessità di considerare il vincolo.
  • Gli effetti di una SCIA non possono considerarsi consolidati quando l’amministrazione interviene con la sospensione dei lavori meno di un mese dopo la sua presentazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAppelloLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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