Sentenza del 26/01/2015 n. 1296 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 121/09/08 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, depositata il 19 giugno 2008. Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 446/1997. Ha sostenuto che gli avvisi ICI per gli anni 2001, 2002 e 2003 erano legittimi anche senza allegare la deliberazione comunale che determinava i valori venali minimi delle aree edificabili, trattandosi di atto normativo conoscibile attraverso la pubblicazione prevista dalla legge.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune. Ha cassato la sentenza con cui la CTR aveva accolto l’appello di G.A. e annullato gli avvisi ICI, ritenendo sufficiente che la deliberazione comunale, di contenuto normativo e pubblicata secondo legge, fosse conoscibile senza necessità di allegarla agli avvisi. Ha rinviato ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Non risulta una decisione definitiva sulla debenza dell’ICI: la causa dovrà essere riesaminata in sede di rinvio.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto.
L’obbligo di allegazione riguarda gli atti richiamati che siano necessari a rendere comprensibili le ragioni dell’atto impositivo, inclusi i presupposti di fatto; non si estende agli atti irrilevanti né agli atti normativi la cui conoscibilità è assicurata dalla pubblicazione legale.
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g)
Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le Delib. o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione, Cass., ord., 25/07/2012 n. 13105 (in applicazione del principio la S.C. ha escluso che rientrasse tra gli atti esterni da allegare ad un avviso di accertamento in materia di ICI la Delib. della Giunta determinativa dei valori degli immobili ai fini ICI in base ai valori venali di mercato delle aree edificabili)
La deliberazione comunale adottata ai sensi di questa disposizione per determinare i valori venali delle aree edificabili per zone omogenee non deve essere allegata all’avviso ICI se, quale atto normativo, è stata regolarmente pubblicata ed è quindi giuridicamente conoscibile.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
È la disposizione processuale indicata dal Comune per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme invocate.
Massime di principio
- Un atto impositivo deve rendere comprensibili le ragioni della pretesa; l’obbligo di allegare gli atti richiamati riguarda quelli effettivamente necessari a tale comprensione, compresi i documenti che sostengono presupposti di fatto rilevanti.
- Deliberazioni e regolamenti comunali di contenuto normativo, regolarmente pubblicati secondo legge, sono giuridicamente conoscibili e, in linea generale, non devono essere allegati all’avviso tributario che li richiama.
- L’esclusione dall’obbligo di allegazione non vale indistintamente per ogni atto richiamato: occorre verificare se si tratti di un atto normativo pubblicato o, invece, di un documento necessario e non altrimenti conoscibile per comprendere la pretesa.
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