Sentenza n. 1381/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di esclusione (non conosciuto negli estremi identificativi, non ricevuto in notifica ma preannunciato nel verbale notificato il 16.06.2022) dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 140 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direzione generale della pubblica sicurezza, del 3.12.2021; - del verbale a firma del Presidente della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici redatto in data 16.06.2022 e notificato in pari data alla ricorrente, contente il giudizio di non idoneità della candidata per “Pregresso disturbo depressivo ai sensi dell'art. 3, comma 2, rif. Tabella 1, punto 8, lettera b) del D.M. 30/06/03 n. 198” (doc. 1); - della scheda medica concorsuale -OMISSIS-, redatta dalla Commissione medica per l'accertamento dell''idoneità psico-fisica al servizio di polizia in data 16.06.2022, contente il giudizio di non idoneità della candidata per il seguente motivo: “Pregresso disturbo depressivo ai sensi dell''art. 3, comma 2, rif. Tabella 1, punto 8, lettera b) del D.M. 30/06/03 n. 198” (doc. 2), nonché della valutazione psicopatologica ad esso allegata quanto all'' “Esame neuropsichico” (doc. 3); - dell'art. 3, comma 2, del D.M. 30/06/03 n. 198 ed altresì espressamente della Tabella 1, punto 8, lettera b), ivi richiamata e allegata (doc. 4), nella lettura avversata con il presente ricorso; - del bando di concorso, per titoli ed esami, per l''assunzione di 140 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato - decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, del 3.12.2021, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 97 del 07.12.2021 (doc. 5) e in particolare degli artt. 3, comma 1, lett. e (concernente i “Requisiti di partecipazione e cause di esclusione”), e 12 (concernente lo “Svolgimento degli esami psico-fisici”), nelle parti e nella misura in cui sottendono esplicitamente o implicitamente le “imperfezioni ed infermità dell''apparato neuro-psichico” di cui all''art. 3, comma 2, del D.M. 30/06/03 n. 198 e relativa Tabella 1, punto 8, lettera b), nella lettura avversata con il presente ricorso; - delle convocazioni relative alle prove di accertamento attitudinale, alle prove scritte, alla fase di valutazione dei titoli e alle prove orali, delle valutazioni operate nell''ambito di tutte le suddette prove/fasi (e dei relativi esiti) dalle Commissioni di cui agli artt. 12 e 13 del bando e dalla Commissione esaminatrice, nella parte in cui redatte e rese senza tenere conto della posizione della ricorrente, nonché di tutte le determinazioni, gli elenchi degli ammessi alle varie fasi successive del concorso ex art. 6 del bando, le graduatorie intermedie e la graduatoria finale (tutti nella parte in cui privi della posizione della ricorrente) con il/i relativo/i provvedimento/i di approvazione; - per quanto occorrer possa, delle “Procedure per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso”, emanate dal Ministero dell''Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Sanità – DAGEP 333CON Servizio concorsi, prot. 0017284 del 27.05.2022 (doc. 6); - di ogni altro atto presupposto, connesso, successivo e comunque consequenziale, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per commissari della Polizia di Stato per giudizio di non idoneità psicofisica fondato su un pregresso disturbo depressivo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso pubblico per l'assunzione di 140 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, il verbale e la scheda medica recanti il giudizio di non idoneità psicofisica per pregresso disturbo depressivo, la valutazione psicopatologica allegata, la disciplina regolamentare posta dall'art. 3, comma 2, del D.M. 30 giugno 2003, n. 198, e dalla Tabella 1, punto 8, lettera b), il bando, le procedure ministeriali per gli accertamenti psicofisici e gli atti successivi del concorso. Dal testo non emergono ulteriori motivi specifici di illegittimità, poiché la ricorrente ha successivamente dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, contenuta nella memoria depositata il 7 novembre 2025, relativa al venir meno dell'interesse alla decisione. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure dedotte contro il giudizio di non idoneità psicofisica e gli altri atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse, derivante dalla dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 3, comma 2, D.M. 30 giugno 2003, n. 198
Richiamato quale fondamento normativo del giudizio di non idoneità psicofisica impugnato; la sua legittimità e interpretazione non sono state esaminate per l'improcedibilità del ricorso.
Tabella 1, punto 8, lett. b), D.M. 30 giugno 2003, n. 198
Pregresso disturbo depressivo
Richiamata dalla Commissione medica quale parametro per il giudizio di non idoneità; la relativa applicazione non è stata valutata nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati relativi alla salute, ai fini dell'oscuramento nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore fondamento per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, il venir meno dell'interesse alla pronuncia sul ricorso, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure dedotte.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non implica una valutazione sulla legittimità degli atti impugnati né attribuisce ragione nel merito a una delle parti.
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