Cassazione Penale, Ordinanza n. 20333/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, all'esito di concordato in appello, aveva rideterminato la pena inflitta per il delitto di evasione dal luogo degli arresti domiciliari, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico deducendo violazione dell'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione, sostanzialmente lamentando la mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento e la non corretta motivazione della decisione resa in sede di concordato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha rilevato che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia del giudice rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, nei limiti indicati dalla Corte.
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure sulla formazione della volontà di aderire, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo.
art. 606 c.p.p.
Il vizio di motivazione e la violazione di legge sono scrutinabili solo nei limiti di ammissibilità propri della sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., restando escluse le doglianze sui motivi rinunciati e sulla pena salvo illegalità.
art. 620 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità è stata resa de plano.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riaprire questioni coperte dai motivi rinunciati o per contestare in via generale la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., salvo i casi nei quali la pronuncia si discosti dall'accordo o siano viziati i presupposti stessi del concordato.
- Le censure sulla determinazione della pena sono inammissibili quando non si traducano in illegalità della sanzione, cioè quando la pena resti entro i limiti edittali e corrisponda al tipo di sanzione previsto dalla legge.
- In sede di concordato in appello, il controllo di legittimità della Corte di cassazione è circoscritto ai profili strutturali dell'accordo processuale e non si estende al merito della scelta negoziale delle parti, se non nei limiti di legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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