Sentenza del 23/11/2018 n. 30337 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2003. L'accertamento contestava alla società un credito d'imposta ritenuto illegittimamente acquisito mediante un contratto di acquisto dell'usufrutto sull'intera partecipazione in L.Q. S.r.l., nonché la deduzione di un onere straordinario di Euro 3.015.457,00 ritenuto non inerente. I primi tre motivi di ricorso riguardavano soprattutto la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dopo la chiusura delle operazioni di verifica e l'asserita urgenza dell'emissione anticipata dell'avviso. Gli ulteriori motivi riguardavano l'esame del merito e profili processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondati i primi tre motivi, assorbenti rispetto agli altri. Ha stabilito che l'avviso emesso prima del decorso dei sessanta giorni è illegittimo, salvo specifiche ragioni di urgenza riferite alla concreta situazione del contribuente. La mera imminente scadenza del termine decadenziale per l'accertamento non costituisce, di per sé, una valida ragione d'urgenza, soprattutto se l'Amministrazione non dimostra che tale situazione sia dipesa da circostanze non imputabili a propria incuria, negligenza o inefficienza. La Corte ha quindi confermato l'esito favorevole alla società e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 16.000,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Il termine di sessanta giorni tra il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni e l'emanazione dell'avviso di accertamento
Il termine è posto a tutela del contraddittorio procedimentale. La sua violazione rende illegittimo l'avviso emesso anticipatamente, salvo la presenza di specifiche ragioni di urgenza.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'obbligo di motivazione dell'atto tributario riguarda le ragioni della pretesa fiscale e non impone necessariamente l'indicazione nell'avviso delle ragioni temporali o procedimentali dell'emissione. Tuttavia, l'Amministrazione deve poter dimostrare in giudizio l'effettiva urgenza quando non rispetta il termine dilatorio.
D.Lgs. n. 600 del 1973, art. 43
Disciplina i termini entro i quali l'Amministrazione deve notificare gli avvisi di accertamento. L'approssimarsi della scadenza di tali termini non integra automaticamente una ragione d'urgenza idonea a derogare al termine di sessanta giorni.
Codice civile, art. 384, ultimo comma
Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è conforme al diritto, come avvenuto nella precisazione dei principi sull'urgenza e sul termine dilatorio.
Codice tributario, TUIR, art. 109
Richiamato nell'accertamento con riferimento al principio di inerenza degli oneri deducibili. La questione sostanziale sulla deducibilità dell'onere è rimasta assorbita dal rigetto del ricorso per la violazione del termine procedimentale.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento è emesso prima del decorso dei sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura della verifica, l'atto è normalmente illegittimo.
- La deroga al termine è possibile solo in presenza di ragioni di urgenza specifiche, concrete e riferite al singolo rapporto tributario; l'Ufficio deve dimostrarne l'effettiva sussistenza.
- La semplice imminente scadenza del termine decadenziale per l'accertamento non basta, perché l'Amministrazione deve organizzarsi tempestivamente per garantire il contraddittorio.
- L'urgenza non può essere determinata artificialmente dall'Amministrazione mediante il ritardo nell'avvio o nella conclusione della verifica.
- In presenza di una violazione procedimentale assorbente, il giudice può non esaminare le contestazioni sostanziali relative alla fondatezza della pretesa fiscale.
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