Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19541/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava il decreto di confisca di un terreno disposto nel procedimento di prevenzione per pericolosità sociale qualificata. Si deduceva l'assenza di elementi idonei a fondare il giudizio di pericolosità qualificata (art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011) e la carenza di prova del dolo estorsivo: le dichiarazioni testimoniali (Aloi e Ficara) sarebbero generiche, riferite a fatti anteriori alla cessione e non riconducibili direttamente al ricorrente; non vi sarebbero indizi che Mariano Tegano partecipasse consapevolmente alla presunta estorsione, mentre la mancanza di precedenti specifici sarebbe indice di assenza di pericolosità. Inoltre si contestava la misura della confisca in relazione alla porzione di terreno ceduta (differenza di 800 mq rispetto ai 1000 mq contrattuali) sostenendo che tale ampliamento non sarebbe dovuto alla volontà del ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato che, nel procedimento di prevenzione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla violazione di legge e che i vizi della motivazione possono essere denunciati in Cassazione solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente. Sotto il profilo sostanziale i giudici hanno ritenuto congrua la ricostruzione dei giudici di merito: dalla documentazione e dalle dichiarazioni emergeva una vicenda di occupazione illecita e successiva cessione dei terreni a prezzo svantaggioso a soggetti contigui alla criminalità organizzata; l'acquisto gratuito da parte di Mariano Tegano rappresentava la fase finale della vicenda estorsiva e integrava concorso nel reato e origine illecita del bene. La Corte ha inoltre affermato che la mancanza di condanne o indagini pregresse non esclude l'accertamento della pericolosità ai fini della prevenzione e che la partecipazione all'ultima fase del processo estorsivo è sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità concorsuale. Pertanto il decreto impugnato è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4, comma 1, lett. b)

    La pericolosità qualificata può essere accertata anche sulla base dell'indiziamento per reati (qui estorsione aggravata dal metodo mafioso). Nel procedimento di prevenzione la condotta consistente nella partecipazione, anche all'ultimo segmento di una vicenda estorsiva protratta nel tempo, integra la pericolosità prevista dalla lett. b).

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4, comma 1, lett. a)

    Richiamata per distinguere la fattispecie: la sentenza evidenzia che nel caso era operativa la lett. b) (indiziato di reato), non la lett. a).

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24

    Norma richiamata nel procedimento di prevenzione (collegata alle misure e alla confisca); interpretata in combinato con l'art. 4 per giustificare la confisca dei beni ritenuti provento di reato nell'ambito del giudizio incidentale di pericolosità.

  • art. 629 cod. pen.

    Riferimento al reato di estorsione (qui contestato nella forma aggravata dal metodo mafioso) che costituisce il fatto-reato rispetto al quale è stato ritenuto l'indiziamento del ricorrente.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di estensione del ricorso in Cassazione (limiti di ammissibilità dei motivi) nel procedimento di prevenzione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Citato per precisare che nel procedimento di prevenzione l'illogicità manifesta della motivazione non è un vizio deducibile in Cassazione salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.

  • Sentenza Corte Cost. n. 106 del 2015

    Citazione giurisprudenziale che conferma la costituzionalità della limitazione del ricorso per cassazione ai soli casi di violazione di legge in materia di provvedimenti di confisca adottati nei procedimenti di prevenzione.

  • Sentenza Corte Cost. n. 24 del 2019

    Richiamata per affermare che l'accertamento della attività criminosa ai fini della prevenzione può fondarsi su 'elementi di fatto' e 'indizi' da valutare nel procedimento di prevenzione con regole probatorie diverse da quelle penali.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: i vizi della motivazione sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente.
  • La pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011 può essere accertata sulla base dell'indiziamento per reati gravi (es. estorsione aggravata dal metodo mafioso) anche quando il soggetto abbia partecipato principalmente alla fase finale della vicenda delittuosa.
  • La mancanza di precedenti penali o di indagini pregresse per reati di criminalità organizzata non esclude di per sé l'applicabilità di misure di prevenzione se sussistono indizi e elementi di fatto indicativi di pericolosità.
  • In tema di concorso nel reato, non è sempre necessario dimostrare un accordo preventivo: può essere sufficiente che il soggetto abbia consapevolmente fornito un contributo, anche marginale o finale, alla realizzazione dell'illecito.
  • Le valutazioni sulla attendibilità delle prove testimoniali e sulla ricostruzione fattuale spettano ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di vizi giuridici o di motivazione del tutto mancanti o meramente apparenti.
  • Quando un trasferimento patrimoniale (es. cessione gratuita di un terreno) si inscrive in una vicenda delineata come estorsiva e collegata alla criminalità organizzata, il bene può essere ritenuto provento di reato e assoggettato a confisca anche se parte dell'acquisto riguarda una porzione più ampia rispetto a quella originariamente occupata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.