Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22849/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona denunciando, in sintesi, che la Corte non avrebbe considerato né valutato correttamente il motivo di appello in cui la difesa aveva dedotto la sussistenza degli elementi del cosiddetto "uso di gruppo" (modalità di uso personale condiviso). Si è altresì censurata la motivazione per presunto travisamento della prova e per violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. e dell'art. 73 T.U. stupefacenti, sostenendo che la comunanza della droga non richiede prova diretta dell'acquisto congiunto ma può desumersi dalle circostanze complessive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la descrizione della condotta fornita dalle sentenze di merito (controllo del Pantaloni in auto il 17/09/2015, rinvenimento di 766,3 mg di eroina e 715,1 mg di cocaina in più involucri, testimonianza di Elena Stroppa che aveva dato 100 euro al ricorrente e atteso la consegna della cocaina) non lasciasse spazio alla configurabilità dell'uso di gruppo. La tesi difensiva era stata espressamente considerata ma disattesa per mancanza di elementi probatori che la sostenessero. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Applicata per la qualificazione del fatto come detenzione illecita di sostanze stupefacenti destinata alla cessione; la Corte di merito ha ritenuto la quantità, la frammentazione in involucri e il contesto (messaggi, incontro e mancanza di denaro) indizi logici di destinazione alla vendita.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura del ricorrente come norma processuale relativa ai motivi e vizi della decisione; la Corte di cassazione ha ritenuto che non sussistesse omessa valutazione del motivo di appello impugnato.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative alla presunta falsa applicazione o violazione, avendo adeguatamente motivato il rigetto della tesi dell'"uso di gruppo".

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferito alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle risultanze probatorie di merito e non ha riscontrato travisamento della prova.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Rinvio alle regole sulla motivazione della sentenza; la Corte ha giudicato la motivazione della Corte d'appello congrua e sufficiente rispetto alle contestazioni svolte.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al principio che autorizza la condanna alla Cassa delle Ammende anche quando non vi sia colpa grave della parte nella determinazione della causa di inammissibilità, purché non ricorrano gli estremi dell'assoluta inconsideratezza; la Corte ha ritenuto applicabile la condanna a euro 3.000,00 pur non ravvisando colpa grave.

Massime di principio

  • Perché sia configurabile l'"uso di gruppo" occorrono elementi concreti e specifici che indichino la comunanza della sostanza (non è sufficiente una mera ipotesi): la sola presenza di più involucri o la vicinanza temporale a incontri non basta se non collegata a indizi di comunanza.
  • La destinazione alla cessione può essere desunta in via logica da circostanze quali quantità, suddivisione in dosi, modalità di occultamento, contatti con acquirenti, assenza di denaro e messaggi scambiati: senza tali indici predomina l'interpretazione dell'uso personale.
  • In appello e in cassazione il motivo deve essere formulato con precisione e corredato di elementi probatori o di ragionamento che rendano la censura non meramente ipotetica: altrimenti il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • La Corte di merito è tenuta a esaminare le censure difensive; tuttavia può disattenderle se spiega le ragioni della valutazione contraria e se la ricostruzione fattuale appare coerente e supportata da indicazioni probatorie.
  • La valutazione della prova penale può legittimamente fondarsi su indizi concatenati (messaggi, comportamenti, presenza di acquirenti) purché la motivazione renda comprensibile il passaggio logico che conduce alla decisione.
  • La pronuncia di inammissibilità in Cassazione comporta normalmente la condanna alle spese e, secondo la giurisprudenza costituzionale citata, può comportare anche un contributo alla Cassa delle Ammende salvo che il ricorrente abbia agito con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Nella redazione dell'impugnazione è utile porre in rilievo fatti e prove specifiche che possano realisticamente ribaltare la ricostruzione di merito (es. documentazione, testimonianze che provino comunanza di uso o diversa destinazione della sostanza).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.