Cassazione Civile, Ordinanza n. 00792/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all’anno d’imposta 2005 e dal correlato provvedimento sanzionatorio, emessi dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di una società cooperativa a r.l. L’Ufficio aveva ritenuto, in via presuntiva, l’esistenza di un maggior reddito con conseguente recupero di maggiori imposte. In primo grado la C.T.P. aveva annullato gli atti sia per l’erronea indicazione della data nell’invito a comparire, sia nel merito, valorizzando la natura di cooperativa di produzione e lavoro. La C.T.R. aveva confermato la decisione. In cassazione l’Agenzia articolava quattro motivi: (1) violazione dell’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, censurando l’annullamento dell’atto di contestazione per la data errata nell’invito a comparire; (2) violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la C.T.R. avesse erroneamente ritenuto l’accertamento fondato solo su antieconomicità e senza adeguato controllo contabile; (3) omessa motivazione su un punto decisivo, riproponendo la censura sul metodo accertativo; (4) violazione di norme processuali e vizio di motivazione apparente/insufficiente, sempre sulla medesima questione dell’accertamento induttivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo. Ha rilevato che la contribuente aveva depositato la documentazione per la definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 6, commi 8, 9 e 10, del d.l. n. 119/2018; che entro il 31 dicembre 2020 nessuna parte aveva presentato istanza di trattazione ex comma 13; e che non risultava un diniego della definizione impugnato. Ne è derivata l’estinzione del giudizio per effetto del decorso del termine previsto dalla norma. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo l’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 citato.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta violazione in tema di atto di contestazione e sanzioni; la Corte non entra nel merito della censura perché dichiara estinto il processo
art. 39, commi 1 e 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato per contestare l’accertamento induttivo fondato sull’asserita antieconomicità; non viene esaminato nel merito per intervenuta estinzione
art. 132, secondo comma, n. 2, c.p.c.
richiamato insieme all’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 come norma processuale asseritamente violata; la doglianza resta assorbita dall’estinzione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il vizio motivazionale della sentenza tributaria; non valutato nel merito
art. 6, commi 8, 9, 10 e 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la presentazione della documentazione per la definizione agevolata e la mancata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 determinano l’estinzione del processo; le spese restano a carico di chi le ha anticipate
L. 17 dicembre 2018, n. 136
citata quale legge di conversione del d.l. n. 119/2018
art. 391, terzo comma, c.p.c.
richiamato per la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza
Massime di principio
- Quando una controversia rientra nella definizione agevolata fiscale e la parte interessata deposita la documentazione prevista, il processo può estinguersi per effetto del decorso del termine stabilito dalla disciplina speciale, se nessuna parte chiede tempestivamente la trattazione e non interviene un diniego della definizione.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso nel merito, poiché la causa non è più decidibile sul piano sostanziale o processuale ordinario.
- L’eventuale istanza di trattazione è rilevante solo se idonea a riattivare il giudizio nei modi e nei termini previsti dalla norma speciale; non ogni istanza, specie se finalizzata soltanto alla declaratoria di estinzione, impedisce l’effetto estintivo.
- La disciplina speciale sulla definizione agevolata può prevedere che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate, con regolazione ex lege e senza statuizione sul merito delle censure tributarie.
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