Cassazione Penale, Sentenza n. 40827/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza dell'8/02/2022 che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Moroni con sentenza del 25/02/2004 (definitiva il 19/03/2004). Il provvedimento di revoca si fondava sulla successiva condanna della Corte d'appello di Roma (sentenza del 7/12/2004, definitiva il 16/10/2006) per produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti, reato commesso il 20-21/10/2001 (antecedente all'irrevocabilità della sentenza concessiva). Moroni ha contestato: 1) l'omessa applicazione dell'art.167 c.p. (estinzione del reato) sostenendo che alla data del 25/02/2004 non esistevano cause ostative alla concessione del beneficio; 2) l'omessa applicazione dell'art.172 c.p., sostenendo che il termine di prescrizione della pena era già decorso al 16/10/2006, data in cui la sentenza della Corte d'appello era divenuta definitiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la revoca della sospensione condizionale prevista dall'art.168 c.p. ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei presupposti; i suoi effetti retroagiscono (ex tunc) alla data in cui si sono verificati i presupposti, individuata nel giorno in cui la sentenza che accerta la responsabilità diviene definitiva (16/10/2006). Perciò l'istituto di cui all'art.167 c.p. non era applicabile e la prescrizione della pena decorre dal momento in cui diviene definitiva la decisione che costituisce causa di revoca, non dall'adozione del provvedimento di revoca. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato: 1) commetta un delitto ...; 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata ... superino i limiti stabiliti dall'art.163
La revoca opera di diritto quando si verificano i presupposti e ha natura dichiarativa; gli effetti retroagiscono al momento del verificarsi dei presupposti
art. 167 cod. pen.
Norma sull'estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione; nel caso la Corte ha ritenuto che, essendo la revoca efficace retroattivamente dalla data di irrevocabilità della sentenza che accerta la responsabilità, l'art.167 non impedisce la revoca quando i presupposti della revoca si erano già verificati
art. 172 cod. pen.
Regola la prescrizione della pena; la Corte interpreta che il termine di prescrizione, quando la pena è condizionalmente sospesa, inizia a decorrere dal momento in cui diviene definitiva la decisione che accerta la causa di revoca (ossia il passaggio in giudicato della sentenza di condanna che legittima la revoca)
art. 163 cod. pen.
Richiamato come criterio di cumulabilità delle pene per verificare se le condanne superano i limiti consentiti per la sospensione condizionale
art. 164 cod. pen.
Norma richiamata nel ricorso, non invece decisiva per la pronuncia; generalmente riguarda condizioni e limiti della sospensione
art. 676 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nell'impugnazione, senza che la Corte abbia rilevato profili di nullità nel procedimento di esecuzione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese nel procedimento di legittimità; utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Giurisprudenza citata (Sez.1, n.11156 del 02/12/2015, Ouledfares, Rv.266343)
Precedente che chiarisce che il dies a quo per la prescrizione della pena, quando la revoca è dovuta a sentenza irrevocabile, è la data di irrevocabilità della decisione che accerta la causa di revoca, non la data del provvedimento di revoca
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art.168 c.p. ha natura dichiarativa e produce effetti ex tunc dal momento in cui si sono verificati i presupposti (in particolare dalla data di irrevocabilità della sentenza che accerta la responsabilità).
- L'art.167 c.p. (estinzione del reato per prescrizione) non impedisce la revoca della sospensione quando i presupposti della revoca si sono già verificati e producono effetti retroattivi.
- Il termine di prescrizione della pena sospesa comincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitiva la decisione che costituisce presupposto della revoca (passaggio in giudicato della sentenza di condanna), non dalla data del provvedimento di revoca emesso dal giudice dell'esecuzione.
- In situazioni analoghe è essenziale ricostruire con precisione la cronologia: data di commissione del reato, data di concessione del beneficio, data di irrevocabilità delle sentenze successive e caratteristiche delle condanne cumulative, perché la revoca e la prescrizione dipendono da queste date.
- Per opporsi efficacemente a una revoca occorre dimostrare che al momento della concessione del beneficio esistevano effettive cause ostative o che i presupposti per la revoca non si sono verificati nella modalità e nei termini previsti dalla legge; altrimenti la revoca, se fondata su sentenza irrevocabile successiva, tende a essere confermata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40584/2022 del 27/10/2022
- Sentenza penale · 27 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40587/2022 del 27/10/2022
- Sentenza penale · 27 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40592/2022 del 27/10/2022
- Sentenza penale · 27 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40593/2022 del 27/10/2022
- Sentenza penale · 27 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40594/2022 del 27/10/2022
- Sentenza penale · 27 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40595/2022 del 27/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →