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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01934/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura cautelare interdittiva di cui all'art. 290 c.p.p. (divieto di esercitare attività d'impresa e uffici direttivi per 12 mesi) in relazione a contestazioni per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e delitti fiscali (art. 8 d.lgs. 74/2000). Il ricorrente censura: 1) carenza di fumus per il reato associativo, sostenendo di aver avuto un ruolo marginale/occasionale (scarso contatto con i vertici, presentazione come "amico di Edward", pagamenti parziali delle fatture, natura sporadica degli acquisti di fatture); 2) assenza del pericolo di reiterazione del reato, considerato che le condotte sarebbero cessate nel 2023 e che nel 2024 non vi sarebbero state emissioni o utilizzi di fatture false.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata e coerente sui gravi indizi di partecipazione del ricorrente al sodalizio: utilizzo reiterato e stabile di fatture per operazioni inesistenti (19 fatture provenienti da tre societa' cartiere, con uso continuativo negli anni 2022-2023), riconoscimento del meccanismo illecito e del ruolo degli organizzatori (dichiarazioni di Barbato), e prova del sistema di restituzione in contanti e provvigioni (10%). Sul punto delle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale circa il concreto e attuale pericolo di reiterazione (persistente attività del sodalizio, costituzione di nuove societa' anche dopo il 2023, possibilità di adesione ad altri gruppi criminali). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 290 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la misura interdittiva applicabile quale misura cautelare personale (divieto di esercitare attività di impresa e uffici direttivi). La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a detta misura in presenza di gravità indiziaria e esigenze cautelari adeguatamente motivate.

  • art. 416 cod. pen.

    Reato di associazione per delinquere. La Corte ha confermato che la partecipazione può essere desunta anche dall'utilizzo stabile e continuativo di fatture false messe a disposizione da societa' cartiere, in quanto tale condotta integra adesione al programma criminoso e vincolo durevole con il sodalizio.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Riferimento ai reati tributari contestati connessi all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La corte ha ritenuto che l'impiego sistematico di fatture false costituisca fatto penalmente rilevante ai sensi di tale normativa.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle misure cautelari personali e sulle esigenze cautelari; la valutazione del pericolo di reiterazione è riservata al giudice di merito e insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, come ritenuto nel caso in esame.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Criteri per la valutazione del pericolo di reiterazione del reato (pericolosità). La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato tali parametri, facendo riferimento a elementi concreti e attuali.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Regole sul contenuto e sulla struttura della motivazione delle decisioni cautelari; la Cassazione ha verificato la congruenza della motivazione rispetto ai canoni logico-giuridici e l'ha ritenuta adeguata.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Riferimento al modello di motivazione cui si ispira l'ordinanza cautelare; utilizzato quale parametro di confronto per l'adeguatezza argomentativa del provvedimento di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede conseguenze per l'inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese e per la statuizione sulla sanzione pecuniaria, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'utilizzo ripetuto e stabile di fatture per operazioni inesistenti, anche se imputato al ruolo di "acquirente" e non di promotore, può integrare la partecipazione ad un'associazione per delinquere quando dimostri un affidamento durevole sul meccanismo fraudolento.
  • Pagamenti parziali delle fatture non escludono la natura fittizia della fatturazione e possono anzi rafforzare il quadro indiziario quando si inseriscono nel meccanismo illecito (provvigioni, restituzioni in contanti).
  • La valutazione del pericolo di reiterazione è sostanzialmente di merito: la semplice trascorsa interruzione temporale delle condotte non è automaticamente convincente; servono elementi concreti di distacco dall'attività criminosa o collaborazione per escludere il pericolo.
  • Le dichiarazioni e le ammissioni rese da soggetti apicali del sodalizio (es. organizzatori) che ricostruiscono ruoli e modalità operative possono pesare significativamente sul giudizio di gravità indiziaria a carico degli utilizzatori delle fatture.
  • In sede di impugnazione cautelare la Corte di Cassazione sindaca la motivazione del giudice di merito solo quanto alla correttezza logico-giuridica e alla completezza argomentativa; se questa è adeguata, la decisione sulle esigenze cautelari resta insindacabile.
  • La presenza di elementi che dimostrino la persistenza, il rinnovarsi o la riorganizzazione delle strutture illecite dopo il periodo contestato (es. nuove societa' cartiere) rafforza la valutazione del rischio di recidiva.

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