Cassazione Civile, Ordinanza n. 04567/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo con cui l'ente previdenziale contestava a un'impresa agricola che il fabbisogno aziendale fosse inferiore al numero di giornate lavorative denunciate, con conseguente disconoscimento dei relativi rapporti di lavoro agricolo. I giudici di merito avevano rigettato l'opposizione della società ritenendo, sulla base dell'accertamento ispettivo e di una consulenza tecnica sul fabbisogno colturale, che vi fosse uno scarto significativo tra fabbisogno effettivo e giornate denunciate, superiore al 10%. La società ricorrente deduceva: 1) falsa applicazione dell'art. 6 d.lgs. n. 375/1993, sostenendo che la corte territoriale avesse travisato il motivo d'appello, in realtà centrato sull'art. 8 d.lgs. n. 375/1993 e sulla asserita insussistenza di uno scarto significativo poiché inferiore al 20%; 2) violazione degli artt. 8 d.lgs. n. 375/1993, 1 l. n. 77/2004 e 116 c.p.c., assumendo che la significativa differenza tra fabbisogno colturale e giornate lavorate, richiesta dalla norma, fosse nella prassi INPS identificata in una soglia del 20% non raggiunta nel caso concreto, dove la c.t.u. avrebbe evidenziato uno scarto intorno al 10%; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione per omessa pronuncia sulle istanze di prova orale articolate per dimostrare il reale fabbisogno colturale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo perché la sentenza impugnata non aveva travisato il gravame: aveva correttamente escluso la rilevanza dell'alea climatica ex art. 6 d.lgs. n. 375/1993, rilevando che le giornate erano denunciate a consuntivo, e aveva poi deciso sul punto centrale, applicando l'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 375/1993, relativo all'ipotesi di evidente contraddizione tra fabbisogno aziendale e dato occupazionale, con conseguente disconoscimento delle giornate eccedenti. La Corte ha precisato che il richiamo al comma 3 era inconferente perché riferito al caso opposto di giornate significativamente inferiori al fabbisogno; inoltre, la tesi della soglia del 20% è stata ritenuta generica e non idonea a vincolare la valutazione normativa della significativa differenza. È stato rigettato anche il terzo motivo, perché la corte di merito aveva preso atto delle istanze istruttorie e, rigettando l'appello, le aveva implicitamente disattese; in ogni caso, l'omesso esame di richieste istruttorie non integra omessa pronuncia ex art. 360, n. 4, c.p.c. come dedotto. Ne è seguita la conferma del disconoscimento delle giornate di lavoro agricole eccedenti il fabbisogno aziendale.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. n. 375/1993
La norma è stata ritenuta non decisiva ai fini della doglianza, perché l'alea climatica non rileva quando la comunicazione delle giornate lavorative avviene a consuntivo e già esclude quelle non lavorate per avversità metereologiche.
art. 8 d.lgs. n. 375/1993
Il comma 3 è stato considerato inconferente nel caso concreto perché riferito all'ipotesi opposta di giornate significativamente inferiori al fabbisogno; il comma 4 è stato invece ritenuto applicabile al caso di evidente contraddizione tra fabbisogno aziendale e dato occupazionale, con disconoscimento delle giornate eccedenti.
art. 1 l. n. 77/2004
La norma è stata richiamata nel secondo motivo, ma non ha inciso sull'esito, essendo assorbita dalla corretta applicazione della disciplina speciale sul disconoscimento delle giornate lavorative agricole.
art. 116 c.p.c.
È stata invocata per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie, ma la doglianza è stata ritenuta infondata perché la corte territoriale ha basato la decisione sui dati acquisiti in causa e sulla c.t.u.
art. 115 c.p.c.
La censura è stata respinta poiché la corte di merito aveva considerato le istanze istruttorie e le aveva implicitamente rigettate con la decisione di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'omesso esame delle istanze istruttorie non è stato ritenuto sussumibile nell'omessa pronuncia denunciabile ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- In materia di lavoro agricolo denunciato ai fini previdenziali, il disconoscimento delle giornate eccedenti può fondarsi sul raffronto tra fabbisogno colturale e dato occupazionale quando emerga una evidente contraddizione tra i due valori, senza che sia necessaria la prova di una soglia percentuale predeterminata in via generale da una prassi amministrativa.
- Il richiamo alla disciplina dell'alea climatica non è utile se le giornate lavorative sono denunciate a consuntivo e quindi già depurate delle giornate non effettivamente lavorate per condizioni metereologiche avverse.
- La qualificazione della norma applicabile deve avvenire in base al contenuto effettivo del precetto e al caso concreto; il riferimento a una disposizione relativa a un'ipotesi diversa non può fondare la cassazione della sentenza di merito se il giudice ha deciso sulla disposizione corretta.
- La deduzione di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, pur senza espressa confutazione analitica, abbia deciso nel merito in modo incompatibile con l'accoglimento delle istanze istruttorie dedotte in appello.
- La mera allegazione di una prassi amministrativa o di un fatto pacifico non basta, da sola, a dimostrare la soglia normativa di "significativa differenza", che resta oggetto di valutazione giuridica alla luce del dato legislativo e delle risultanze di causa.
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