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Ordinanza

Ordinanza n. 1284/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 528 del 23 marzo 2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Cosenza aveva ordinato all’Amministrazione di riconoscerle l’anzianità di servizio accertata e le relative differenze retributive. L’Amministrazione ha prodotto un decreto di ricostruzione di carriera adottato dall’istituzione scolastica e la comunicazione relativa al superamento del controllo preventivo amministrativo-contabile. Successivamente ha comunicato che le somme dovute sarebbero state liquidate con la rata di maggio 2026. La ricorrente ha tuttavia dedotto che il pagamento era soltanto parzialmente satisfattivo, poiché riguardava le differenze retributive relative al periodo dal 1° gennaio 2017 al 21 marzo 2019, mentre restavano escluse quelle relative al periodo dal 1° settembre 2011 al 21 marzo 2012; inoltre, non risultava corrisposto l’importo dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, da calcolare sulla sorte capitale dalle singole scadenze fino all’effettivo pagamento.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ritenendo persistenti le esigenze istruttorie già evidenziate nelle precedenti ordinanze e considerata la contestazione della ricorrente sull’esecuzione solo parziale del giudicato, ha ordinato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria di depositare entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza una relazione: sullo stato degli adempimenti eseguiti; sugli adempimenti ancora necessari per la piena attuazione della sentenza; e sulla tempistica prevista per l’esatto e completo adempimento, compresa la liquidazione delle spettanze. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 novembre 2026. La pronuncia ha quindi natura interlocutoria e istruttoria, senza statuire definitivamente sull’avvenuta ottemperanza, sull’eventuale inesecuzione o sull’importo ancora dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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