Sentenza del 04/05/2016 n. 3926 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Cartelle di pagamento - Notificazione - Soggetti iscritti all'AIRE - Variazione anagrafica - Deposito dell'atto nella casa comunale - Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contesta la validità della notificazione dell’avviso o della cartella, eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 mediante deposito dell’atto nella casa comunale. Dagli atti anagrafici risultava il trasferimento della residenza all’estero; l’indirizzo estero era conoscibile dall’amministrazione tramite l’iscrizione all’AIRE.
La decisione
La notificazione effettuata con deposito nella casa comunale è nulla quando risulta la variazione anagrafica per trasferimento all’estero e la residenza estera del cittadino italiano è conoscibile tramite l’AIRE. La conclusione discende dalla sentenza della Corte costituzionale n. 366/2007, che ha dichiarato illegittime le disposizioni che escludevano in tali casi l’applicazione dell’art. 142 c.p.c. Il testo fornito non indica gli ulteriori esiti processuali, né statuizioni su spese o rinvio.
Norme richiamate
Art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f), d.P.R. 600/1973
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 366 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f) e dell'art. 58, comma 2, secondo periodo, d.P.R. 600/1973, laddove prevedono che le disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c. non si applicano in caso di notificazione di atto impositivo a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile all'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione all'AIRE, deve ritenersi nulla la notificazione di un avviso e/o cartella di pagamento effettuata ai sensi dell'art. 60 lett. e) già citato, mediante deposito dell'atto nella casa comunale del domicilio, qualora, attraverso le risultanze dell'albo, sia stata accertata nei confronti del contribuente la variazione anagrafica per trasferimento della residenza all'estero.
Non è legittimo applicare la procedura di notificazione mediante deposito nella casa comunale quando l’amministrazione può conoscere, tramite l’iscrizione all’AIRE, la residenza estera del cittadino; la notificazione così eseguita è nulla.
Art. 58, comma 2, secondo periodo, d.P.R. 600/1973
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 366 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f) e dell'art. 58, comma 2, secondo periodo, d.P.R. 600/1973, laddove prevedono che le disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c. non si applicano in caso di notificazione di atto impositivo a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile all'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione all'AIRE, deve ritenersi nulla la notificazione di un avviso e/o cartella di pagamento effettuata ai sensi dell'art. 60 lett. e) già citato, mediante deposito dell'atto nella casa comunale del domicilio, qualora, attraverso le risultanze dell'albo, sia stata accertata nei confronti del contribuente la variazione anagrafica per trasferimento della residenza all'estero.
È illegittima l’esclusione dell’applicazione delle regole dell’art. 142 c.p.c. quando l’atto impositivo è notificato a un cittadino italiano con residenza estera conoscibile tramite l’AIRE.
Art. 142 c.p.c.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 366 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f) e dell'art. 58, comma 2, secondo periodo, d.P.R. 600/1973, laddove prevedono che le disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c. non si applicano in caso di notificazione di atto impositivo a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile all'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione all'AIRE, deve ritenersi nulla la notificazione di un avviso e/o cartella di pagamento effettuata ai sensi dell'art. 60 lett. e) già citato, mediante deposito dell'atto nella casa comunale del domicilio, qualora, attraverso le risultanze dell'albo, sia stata accertata nei confronti del contribuente la variazione anagrafica per trasferimento della residenza all'estero.
Le disposizioni sulla notificazione all’estero dell’art. 142 c.p.c. devono applicarsi agli atti impositivi destinati a un cittadino italiano la cui residenza estera sia conoscibile dall’amministrazione tramite l’AIRE.
Massime di principio
- Prima di notificare un atto fiscale con deposito nella casa comunale, l’amministrazione deve considerare le risultanze anagrafiche disponibili: se attestano il trasferimento all’estero e l’iscrizione all’AIRE rende conoscibile la residenza, il deposito non è una modalità valida.
- La notificazione eseguita in tali circostanze è nulla; la conoscibilità istituzionale dell’indirizzo estero impedisce di trattare il destinatario come irreperibile secondo la procedura ordinaria di deposito comunale.
- Il principio riguarda cittadini italiani con residenza all’estero conoscibile dall’amministrazione e non consente, sulla base del solo testo, di estenderlo automaticamente a situazioni diverse.
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