Sentenza n. 412/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza - alla sentenza n. 490 del 3 aprile 2024 del Tribunale di Agrigento, sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, n. 490/2024, relativa all’accredito della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, n. 490/2024, passata in giudicato il 4 ottobre 2024, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero all’accredito complessivo di euro 2.000,00 sulla carta elettronica, oltre interessi legali. Nonostante la notificazione della sentenza all’Amministrazione il 5 aprile 2024 e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dalla legge, l’Amministrazione non ha provveduto all’accredito. Il ricorrente ha quindi domandato l’esecuzione coattiva del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. L’Amministrazione si è costituita con atto meramente formale, senza contestare la pretesa né fornire indicazioni sull’esecuzione. Dopo un’ordinanza interlocutoria che aveva richiesto la regolarizzazione della documentazione relativa al passaggio in giudicato, il ricorrente ha depositato gli atti richiesti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che l’ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che il ricorrente aveva documentato il titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine per adempiere. Ha quindi ordinato al Ministero e all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato mediante l’accredito sulla Carta elettronica del docente dell’importo complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte dopo l’inutile decorso del termine. Ha inoltre fissato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo, decorrente dalla notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento. La penalità è stata ritenuta non manifestamente iniqua, poiché l’inadempimento era ingiustificato e l’attività richiesta non presentava particolare complessità. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione, nella misura di euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Consente di proporre l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione modificativa della disciplina della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione costituisce presupposto temporale per l’esecuzione coattiva della condanna pecuniaria.
art. 136, commi 2 e 3, c.p.a.
È richiamato in relazione alla necessità di regolarizzare la documentazione depositata mediante attestazione di conformità all’originale.
art. 9, comma 1, D.P.C.M. 16 febbraio 2016
È richiamato quale base normativa dell’attestazione di conformità della documentazione prodotta nel processo telematico.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi al contenuto del giudicato.
- In presenza di una condanna pecuniaria dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’accredito o il pagamento della somma dovuta, comprensiva degli interessi riconosciuti dal titolo, assegnando un termine per l’adempimento spontaneo.
- Quando l’amministrazione permane inerte dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine legalmente previsto, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell’interessato dopo l’inutile decorso del termine assegnato per l’adempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell’esecuzione del giudicato se l’inadempimento è ingiustificato, gli adempimenti richiesti non sono particolarmente complessi e la misura non risulta manifestamente iniqua.
- La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sulla somma oggetto della condanna per ciascun giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’integrale adempimento.
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