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Sentenza

Sentenza n. 4650/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 3697/2025 del 13 maggio 2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202507098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000 mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 3697/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscerle euro 2.000 mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Dedotta l'inerzia dell'amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituito, si era limitato a una costituzione formale e non aveva fornito elementi ostativi all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: trattandosi di un giudizio avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro, il Ministero è stato condannato al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, su richiesta della parte, una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento ed è ritenuta non manifestamente iniqua se determinata in misura pari agli interessi legali.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale presso la quale opera il soggetto nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione, il giudice deve ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e può contestualmente predisporre la sostituzione commissariale per l'ulteriore inerzia.
  • La nomina di un commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, condizionandone l'intervento al vano decorso del termine assegnato all'amministrazione per eseguire il giudicato.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta della parte il giudice può applicare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; una misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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