Cassazione Penale, Sentenza n. 20901/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile impugnava l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello (conferma della sentenza di primo grado) nei confronti di Giuseppe Rombolà per i reati richiamati (artt. 368 e 595 c.p.). Il ricorso articolava sette motivi: 1) esposizione dell'interesse ad impugnare; 2-3) doglianza per la presunta omessa valutazione della memoria difensiva depositata in sostituzione della discussione orale; 4-5) vizio di motivazione e travisamento delle prove, con lamentele su incongruenze e valutazione errata della prova documentale e dichiarativa; 6-7) censura sulla formula dell'assoluzione dal reato di calunnia (si contesta che la Corte abbia assolto "perché il fatto non sussiste" invece che "perché il fatto non costituisce reato"), con riferimento al fatto che i giudici di merito avrebbero riconosciuto l'insussistenza dell'elemento soggettivo.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto superfluo rinviare la trattazione sulla questione di immediata applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis c.p.p., perché l'inammissibilità del ricorso rendeva inutile il differimento. Sul merito delle censure: ha escluso l'illegittimità per l'apparente mancata menzione della memoria difensiva, affermando che l'omessa citazione non prova che contenuti decisivi siano stati ignorati; ha respinto le doglianze per travisamento della prova poiché il ricorrente non ha indicato con la necessaria specificità l'atto, il dato probatorio incompatibile, né ha dato prova della verità e della decisività dell'elemento invocato; ha ritenuto irrilevante la diversa valutazione compiuta dal g.i.p. sull'eventuale causa di non punibilità e ha motivato perché le accuse oggetto della memoria avevano contenuti più ampi (includendo anche denunce per reato ex art. 612-bis). Quanto alla richiesta di sostituzione della formula dell'assoluzione, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per mancato interesse concreto della parte civile, poiché la sola sostituzione della formula non le avrebbe procurato vantaggi pratici né precluso la possibilità di agire in sede civile. Infine, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che la trasmissione degli atti al giudice civile competente, prevista per i casi di impugnazione della sentenza ai soli effetti civili, è subordinata al superamento del vaglio di ammissibilità; tale vaglio rimane di competenza del giudice penale.
art. 598 cod. pen.
Richiamata in relazione al riconoscimento di una causa di non punibilità: la Corte ritiene irrilevante la diversa conclusione del g.i.p. ove la motivazione di merito abbia esaminato compiutamente il contesto e la portata delle accuse.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte richiama i limiti per il ricorso per cassazione per travisamento della prova: in particolare, nelle ipotesi di 'doppia conforme' l'art. 606(1)(e) è utilizzabile solo se si dimostra che il dato probatorio è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado e sussistono i requisiti di specificità richiesti.
artt. 368 e 595 cod. pen.
Norme indicate come i reati per i quali l'imputato era stato giudicato; la sentenza di merito ha assolto l'imputato rispetto a tali contestazioni.
art. 612-bis cod. pen.
Richiamato nel testo in quanto la memoria difensiva dell'imputato conteneva riferimenti anche a denunce/querela relative a questo reato, motivo per cui i giudici di merito hanno ritenuto il contesto accusatorio più ampio rispetto a quanto sostenuto dalla parte civile.
Massime di principio
- L'omessa menzione esplicita di una memoria difensiva nella motivazione non prova di per sé la lesione del diritto di difesa: chi la censura deve indicare in modo specifico quali questioni contenute nella memoria non sono state valutate e in che modo la mancata valutazione ha inciso sulla decisione.
- Le doglianze per travisamento della prova richiedono specificità rigorosa: identificazione dell'atto processuale, individuazione del dato probatorio incompatibile con la ricostruzione giudicata, prova della verità del dato e dimostrazione della sua incidenza decisiva sulla motivazione; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Nei casi di 'doppia conforme' il ricorso per cassazione può censurare il travisamento di prova solo se si dimostra che un elemento probatorio è stato valorizzato per la prima volta nella motivazione di secondo grado e che ciò altera radicalmente la tenuta logico-giuridica della decisione.
- La sostituzione della formula dell'assoluzione ('perché il fatto non sussiste' vs 'perché il fatto non costituisce reato') è, di norma, priva di interesse per la parte civile se non è accompagnata da un accertamento positivo sull'insussistenza del fatto o sulla sua attribuibilità; in tali casi il ricorso volto solo a modificare la formula è spesso dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- Il vaglio di ammissibilità dell'impugnazione resta preliminare e di competenza del giudice penale; solo se il ricorso supera questo controllo può scattare la trasmissione al giudice civile prevista da specifiche norme (es. art. 573 c.p.p.).
- Ricorrere in cassazione richiede attenzione: motivi generici o ripetizioni di doglianze già discusse rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni per ricorso manifestamente infondato.
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