Cassazione Civile, Ordinanza n. 29243/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI relativo all’anno 2017. Nel giudizio di merito la commissione tributaria regionale aveva accolto in parte l’appello del Comune, riconoscendo una riduzione tecnica della tariffa nella misura del 15% in ragione del fatto che il servizio di raccolta rifiuti risultava svolto solo sulle strade di collegamento dell’area interportuale e non all’interno dell’area vasta interessata; inoltre aveva valorizzato un precedente accordo transattivo, recepito in una determina comunale del 2010, ritenendolo indicativo del criterio tariffario da applicare. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse spiegato adeguatamente le ragioni della riduzione tariffaria in rapporto all’art. 1, comma 657, L. n. 147/2013; con il secondo ha denunciato violazione della medesima norma, assumendo che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare il criterio legale di riduzione fondato sulla distanza dal più vicino punto di raccolta, senza fare riferimento a un vecchio accordo tra le parti relativo a un diverso tributo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente perché la sentenza impugnata conteneva comunque l’esposizione delle ragioni poste a fondamento della riduzione tariffaria, sia quanto al presupposto applicativo sia quanto agli elementi probatori valorizzati. Ha poi escluso la violazione dell’art. 1, comma 657, L. n. 147/2013, rilevando che la CTR si era conformata ai principi di legittimità in tema di riduzioni tecniche TARI, aveva considerato il criterio di commisurazione già adottato in precedenza e, soprattutto, che il ricorso non smentiva con specifici dati probatori i presupposti di fatto della riduzione riconosciuta; le doglianze tendevano invece a sollecitare un inammissibile riesame del merito. Il Comune è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata per denunciare la violazione di legge relativa alla disciplina della riduzione TARI.
art. 132 c.p.c.
La Corte ha escluso che ricorresse una nullità della sentenza per motivazione apparente, rilevando che la motivazione era comunque percepibile e controllabile.
l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 657
La riduzione tecnica della TARI fino al 40% spetta quando il servizio di raccolta, pur istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga concretamente svolto in una determinata zona di significativa estensione; la misura può essere graduata in base alla distanza dal punto di raccolta più vicino.
l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 656 e 657
Le riduzioni tecniche TARI operano ope legis, senza necessità di previsione regolamentare o di domanda preventiva, ma il contribuente deve provarne i presupposti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e non consente il riesame del merito o della sufficienza della motivazione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione; non è sufficiente dedurre un semplice difetto di sufficienza argomentativa.
- In tema di TARI, le riduzioni tecniche previste dalla legge operano direttamente per legge e non richiedono necessariamente una specifica previsione regolamentare o una domanda preventiva del contribuente.
- Il contribuente che invochi una riduzione o un’esenzione dal tributo deve provare i presupposti di fatto che ne giustificano l’applicazione; l’onere probatorio sul presupposto impositivo non si estende automaticamente alle circostanze costitutive dell’agevolazione.
- La riduzione TARI per omesso svolgimento del servizio in una zona del territorio comunale presuppone un’area di significativa estensione, tale da rendere ragionevole un servizio non effettivamente reso e da giustificare una riduzione entro i limiti di legge.
- La misura della riduzione può essere graduata tenendo conto della distanza dal più vicino punto di raccolta e di altre circostanze di fatto, ma il giudice di merito può farlo solo sulla base di specifiche allegazioni e prove; in difetto, resta applicabile la misura legale base.
- Le censure che, sotto veste di violazione di legge, mirano in realtà a contestare gli accertamenti di fatto o la valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione se tendono a ottenere un riesame del merito.
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