Cassazione Penale, Sentenza n. 1209/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione, con distinti ricorsi, delle ordinanze della Corte di appello di Bologna (8/06/2021 e 2/07/2021) che avevano dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Bologna del 16/06/2013. La Corte di appello aveva ritenuto la richiesta tardiva, considerando che il ricorrente era stato arrestato in Spagna il 4/03/2020 in esecuzione di mandato d'arresto europeo e che il mandato per promuovere la rescissione o la restituzione del termine era stato firmato il 15/04/2021; la Corte aveva inoltre escluso l'applicazione dell'art. 175 comma 2-bis c.p.p. sostenendo che la procedura estradizionale era stata "interrotta" dal differimento della consegna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio le ordinanze impugnate per incompetenza funzionale della Corte di appello a decidere sulla restituzione nel termine (ai sensi dell'art. 175, comma 4, c.p.p., la decisione deve essere presa dal giudice competente per l'impugnazione, qui la Cassazione). Sulla domanda originaria, la Cassazione ha poi deciso che la richiesta era tempestiva: applica l'art. 175, comma 2-bis, c.p.p. (termine decorrente dalla consegna in esecuzione del mandato d'arresto europeo) ritenendo che il differimento della consegna non interrompe la procedura estradizionale. Inoltre, poiché la sentenza era stata pronunciata in contumacia e non risultava che la parte avesse avuto conoscenza del procedimento o del provvedimento prima della decisione, la restituzione nel termine è stata disposta ai sensi dell'art. 175, comma 2, nel testo previgente. Conseguentemente Afrim Haxhijahja è stato restituito nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14/06/2013 n. 1630.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
"sulla richiesta decide con ordinanza ... il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione ..."
Comma 4: la decisione sulla richiesta di restituzione nel termine va presa dal giudice che sarebbe competente per l'impugnazione (qui la Corte di Cassazione), per cui la Corte di appello non era funzionalmente competente a decidere sulla propria sentenza.
art. 175 comma 2-bis cod. proc. pen.
"in caso di estradizione dall'estero, il termine di presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato"
La norma deroga al decorso ordinario del termine di 30 giorni: quando è in gioco una estradizione/mandato d'arresto europeo, il termine per la restituzione decorre dalla consegna effettiva del condannato; il mero differimento della consegna da parte dello Stato chiamato all'esecuzione non interrompe la procedura estradizionale e non impedisce l'operatività del comma 2-bis.
Sentenza Sez. 3, n. 23017 del 27/05/2020 (Ramirez)
Richiamata dalla Corte di appello e dal PG come richiamo giurisprudenziale contrario; la Cassazione osserva che quella decisione riguardava ipotesi in cui la procedura di estradizione era cessata per rigetto della domanda di estradizione (situazione diversa rispetto al mero differimento della consegna).
Massime di principio
- La competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., spetta al giudice che sarebbe competente sulla impugnazione; se la richiesta riguarda impugnare una sentenza d'appello, può essere competente la Corte di Cassazione.
- In caso di mandato d'arresto europeo/estradizione, il termine speciale previsto dall'art. 175 comma 2-bis decorre dalla consegna effettiva del condannato: il semplice differimento della consegna da parte dello Stato estradante non interrompe la procedura e non impedisce l'applicazione del comma 2-bis.
- Se la sentenza è stata pronunciata in contumacia e non risulta che la parte abbia avuto conoscenza del procedimento o del provvedimento prima della decisione, è possibile ottenere la restituzione nel termine (art. 175, comma 2, nel testo previgente).
- Quando si contesta la tardività della richiesta di restituzione, è utile verificare la data del mandato al difensore e ogni elemento oggettivo che possa provare quando il ricorrente ha avuto la possibilità effettiva di agire; inoltre va contestata la competenza funzionale se la decisione è stata adottata dal giudice non competente secondo l'art. 175.
- Il richiamo a giurisprudenza precedente deve essere valutato con attenzione rispetto alle caratteristiche fattuali: decisioni che riguardano la cessazione della procedura estradizionale per rigetto non sono automaticamente sovrapponibili a casi di mera differimento della consegna.
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