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Ordinanza

Ordinanza n. 34/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento, nei limiti dell’interesse della ricorrente - della Deliberazione ARERA n. 156/2024/R/Gas del 23 aprile 2024, pubblicata in data 29 aprile 2024 avente ad oggetto “Riavvio del procedimento per l’introduzione di misure di economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas naturale, avviato con deliberazione dell’autorità 448/2022/R/Gas, in ottemperanza alle sentenze del Tar Lombardia 7 marzo 2024, nn. 645, 646, 647, 648, 649, 650 e 23 marzo 2024, n. 878”; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202401590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione ARERA n. 156/2024/R/Gas, relativa al riavvio del procedimento per l'introduzione di misure di economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas naturale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'annullamento, nei limiti del proprio interesse, della deliberazione ARERA n. 156/2024/R/Gas e degli atti presupposti, conseguenti o connessi. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso, ma evidenzia la connessione della controversia con altri giudizi riguardanti questioni risalenti, già definite da sentenze della Sezione tra il 2020 e il 2024, nonché con ricorsi fissati per l'udienza pubblica del 21 maggio 2026.

La decisione

Il TAR non decide il merito della domanda di annullamento. Considerata la connessione delle questioni con altri giudizi e preso atto dell'istanza presentata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 29, paragrafo 2, del Regolamento UE 2015/1589 in una causa connessa, dispone che la Commissione europea possa depositare osservazioni scritte anche nel presente giudizio entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione concernente gli atti di causa. La autorizza inoltre a partecipare all'udienza pubblica del 21 maggio 2026 per eventuali osservazioni orali. L'udienza è confermata; la Segreteria deve comunicare l'ordinanza alle parti costituite e alla Commissione europea e trasmettere a quest'ultima la documentazione di causa.

Norme richiamate

  • art. 29, paragrafo 1, Regolamento UE 2015/1589

    Consente al giudice nazionale di richiedere alla Commissione europea di formulare osservazioni scritte nell'ambito di procedimenti connessi a profili di aiuti di Stato o comunque rientranti nell'ambito applicativo del regolamento.

  • art. 29, paragrafo 2, Regolamento UE 2015/1589

    È richiamato quale base dell'istanza con cui la Commissione europea ha chiesto di presentare osservazioni scritte e di partecipare all'udienza in una causa connessa.

Massime di principio

  • Quando una controversia amministrativa presenta questioni connesse a giudizi analoghi e la Commissione europea abbia chiesto di intervenire in una causa collegata ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2015/1589, il giudice nazionale può richiedere alla Commissione di depositare osservazioni scritte anche nel giudizio connesso e autorizzarne la partecipazione all'udienza per eventuali osservazioni orali.
  • In presenza di un'attività istruttoria finalizzata all'acquisizione delle osservazioni della Commissione europea, il giudice può confermare l'udienza di merito e assegnare alla Commissione un termine per il deposito decorrente dal ricevimento della documentazione processuale.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Istruttoria processuale
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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