Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17294/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La lite nasce da un incendio verificatosi in un immobile condotto in locazione e assicurato. La locatrice aveva agito contro la società conduttrice chiedendo il risarcimento dei danni da incendio; in altro giudizio riunito, la società conduttrice aveva chiesto alla compagnia assicurativa sia la manleva per alcuni danni coperti da polizza sia il pagamento dell’indennizzo assicurativo. I giudici di merito avevano ritenuto, per quanto qui rileva, che la società conduttrice non avesse provato che l’incendio fosse dovuto a causa a essa non imputabile; avevano inoltre escluso che la società contraente potesse ottenere l’indennizzo previsto per l’assicurata, avevano qualificato la pattuizione sulla determinazione tecnica del danno come perizia contrattuale e non arbitrato, avevano escluso la mala gestio dell’assicuratore e avevano applicato la franchigia del 20% prevista per gli atti vandalici e dolosi. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1588 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudicato penale di assoluzione dei soggetti a essa collegati avrebbe dovuto essere vincolante e che la prova liberatoria fosse stata già fornita; 2) violazione dell’art. 1891 c.c., sostenendo che il contraente avrebbe dovuto poter beneficiare dell’indennizzo anche se l’assicurata non aveva profittato della polizza; 3) violazione dell’art. 180 c.p.c., sostenendo che l’eccezione sulla perizia contrattuale fosse tardiva perché soggetta alle preclusioni dell’eccezione in senso stretto; 4) violazione dell’art. 96 c.p.c. per mancato riconoscimento della mala gestio dell’assicuratore; 5) errata quantificazione del danno, sia per l’applicazione della franchigia del 20% sia per la mancata rivalutazione monetaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza penale assolutoria non aveva efficacia di giudicato nel giudizio civile, non essendo la danneggiata parte civile nel processo penale; ha inoltre confermato che, ai sensi dell’art. 1588 c.c., gravava sulla conduttrice l’onere di provare positivamente che la causa dell’incendio fosse a essa non imputabile, prova che i giudici di merito avevano escluso fosse stata raggiunta. Ha respinto il secondo motivo ribadendo che, nell’assicurazione per conto di chi spetta, il mero fatto che l’assicurata non abbia voluto profittare del contratto non equivale a espresso consenso a favore del contraente per l’esercizio dei diritti derivanti dalla polizza. Ha respinto il terzo motivo confermando che la clausola sulla stima del danno integra perizia contrattuale e che la relativa deduzione da parte del convenuto è mera difesa, non eccezione in senso stretto soggetta ai termini preclusivi dell’art. 180 c.p.c. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché diretti a rivalutare il merito e perché privi di specifica censura alla ratio decidendi; in particolare, ha rilevato che la Corte d’appello aveva interpretato la clausola di franchigia come applicabile all’incendio doloso ascrivibile a terzi o ignoti e che tale interpretazione non era stata specificamente impugnata. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1588 c.c.

    nel rapporto di locazione, il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata, salvo che provi che il fatto è accaduto per causa a lui non imputabile; se la causa resta sconosciuta o dubbia, il rischio resta a suo carico

  • art. 652 c.p.p.

    la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel civile solo nei casi e nei limiti previsti dalla norma, che richiedono la partecipazione del danneggiato al processo penale o la sua possibilità di parteciparvi

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    l’assoluzione pronunciata per insufficienza, contraddittorietà o mancanza di prova non equivale ad accertamento pieno dell’insussistenza del fatto o della non commissione del fatto

  • art. 1891 c.c.

    nell’assicurazione per conto di chi spetta il contraente non può beneficiare dell’indennizzo spettante all’assicurato per il solo fatto che quest’ultimo non abbia profittato del contratto; il rifiuto dell’assicurato non vale, di per sé, espresso consenso a favore del contraente

  • art. 1411 c.c.

    non si applica, per la sua logica di contratto a favore di terzo, all’assicurazione per conto di chi spetta, che ha natura indennitaria

  • art. 180 c.p.c.

    la contestazione sulla perizia contrattuale, qualificata come mera difesa relativa al quantum, non è soggetta al termine perentorio previsto per le eccezioni in senso stretto

  • art. 96 c.p.c.

    la mala gestio dell’assicuratore va apprezzata in base alla condotta valutata ex ante, non ex post rispetto all’esito finale della lite

  • art. 1224 c.c.

    per ottenere il maggior danno da ritardo nel pagamento di una somma di denaro occorre allegare e provare uno specifico pregiudizio ulteriore

  • d.lgs. n. 231/2002

    nel caso concreto la Corte ha escluso la sua applicabilità ratione temporis

  • d.P.R. art. 13, comma 1-quater

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, senza ulteriore sviluppo motivazionale

Massime di principio

  • La sentenza penale irrevocabile di assoluzione produce effetti vincolanti nel giudizio civile solo nei casi previsti dall’art. 652 c.p.p.; se il danneggiato non ha partecipato al processo penale come parte civile, il giudice civile può utilizzare liberamente gli esiti e gli elementi raccolti in sede penale, ma li valuta autonomamente.
  • Nel rapporto di locazione, ai fini dell’art. 1588 c.c., il conduttore è liberato solo se prova positivamente che la perdita o il deterioramento della cosa derivano da causa a lui non imputabile; la mera assoluzione in sede penale o la semplice incertezza sulle cause dell’evento non sono sufficienti.
  • Nell’assicurazione per conto di chi spetta, il contraente non può sostituirsi all’assicurato nel conseguire l’indennizzo solo perché l’assicurato non intenda avvalersi della polizza; il mancato avvalimento non integra, di per sé, il consenso espresso richiesto dall’art. 1891 c.c.
  • La perizia contrattuale, quando le parti affidano a un terzo una valutazione tecnica vincolante sul quantum del danno senza devolvere la decisione di controversie giuridiche, non è assimilabile ad arbitrato o arbitraggio; la relativa contestazione attiene alla difesa sul fatto costitutivo del diritto e non a un’eccezione in senso stretto.
  • La mala gestio dell’assicuratore va valutata ex ante, secondo la diligenza esigibile alla luce della situazione nota al momento della gestione del sinistro e della lite, non sulla base del solo esito finale della controversia.
  • La franchigia o scoperto pattuiti per danni da atti vandalici o dolosi possono trovare applicazione anche nell’ipotesi di incendio doloso ascrivibile a terzi o ignoti, se la clausola contrattuale è formulata in termini comprensivi di tale evenienza.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.