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Ordinanza

Ordinanza n. 2401/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 00156/2026;

Giustizia amministrativa202604319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione III, n. 156/2026, resa ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., concernente i criteri regionali di distribuzione di contributi allo spettacolo dal vivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società cooperativa ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Puglia che aveva negato la tutela cautelare, contestando i criteri adottati dalla Regione Puglia per la distribuzione di contributi allo spettacolo dal vivo. Dal testo emerge una questione relativa alla compatibilità dei criteri regionali, richiamati nella determina dirigenziale n. 347 del 2025 e nella deliberazione della Giunta regionale n. 1477 del 2025, con gli obiettivi del Piano Strategico del Turismo regionale 2016/2025 e con il regolamento regionale n. 11 del 2007, nonché alla rilevanza del decreto ministeriale n. 463 del 2024 sui criteri di assegnazione e liquidazione dei contributi del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo. L’appellante sosteneva, in sostanza, l’illegittimità dei criteri di distribuzione e chiedeva la riforma della decisione cautelare di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che i criteri di distribuzione dei contributi adottati dalla Regione non apparissero, allo stato della cognizione cautelare, né irragionevoli né incoerenti con gli obiettivi del Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia, orientato anche alla valorizzazione della cultura e dello spettacolo come strumenti di promozione turistica e destagionalizzazione. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’art. 4, comma 1, del d.m. n. 463 del 2024 sembra confermare la legittimità delle determinazioni regionali, poiché consente di ripartire le risorse tenendo conto, tra l’altro, del numero delle domande, degli importi richiesti, dei costi dei programmi e dei contributi concessi nelle annualità precedenti. Anche la deliberazione della Giunta regionale n. 1477 del 2025 è stata ritenuta, in via cautelare, apparentemente compatibile con il regolamento regionale n. 11 del 2007, in quanto sembra prevedere la concessione di un contributo a tutti i soggetti FNSV. Il Collegio ha riservato gli ulteriori approfondimenti alla fase di merito e ha compensato le spese della fase cautelare per la complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato in relazione all’ordinanza cautelare del TAR impugnata.

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 463 del 2024

    Le risorse del Fondo, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi di bilancio e dal decreto ministeriale di ripartizione annuale del medesimo Fondo, sono ripartite dal Direttore Generale nei settori individuati dall’Allegato 1 nonché nel settore delle residenze e delle azioni di sistema di cui ai successivi articoli 47 e 48, in armonia con l’entità numerica delle domande presentate, con gli importi dei contributi richiesti e i costi dei programmi annualmente presentati nonché dei contributi concessi nel corso delle annualità precedenti.

    La disposizione è stata valorizzata come elemento che consente una distribuzione delle risorse fondata su una pluralità di fattori, tra cui numero delle domande, contributi richiesti, costi dei programmi e precedenti contributi, e che sembra confermare la legittimità dei criteri regionali.

  • deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 191 del 14 febbraio 2017

    Ha approvato il Piano Strategico del Turismo regionale 2016/2025, i cui obiettivi sono stati utilizzati come parametro per escludere, in sede cautelare, l’apparente irragionevolezza o incoerenza dei criteri di distribuzione dei contributi.

  • deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1477 del 2025

    Richiamata nella determina dirigenziale n. 347 del 2025; sembra prevedere la concessione di un contributo a tutti i soggetti FNSV e non appare, in via cautelare, effettivamente contrastante con il regolamento regionale n. 11 del 2007.

  • regolamento della Regione Puglia n. 11 del 2007

    Parametro normativo regionale rispetto al quale la deliberazione n. 1477 del 2025 non è stata ritenuta, allo stato, effettivamente contrastante.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la legittimità dei criteri di distribuzione di contributi pubblici può essere riconosciuta quando essi risultino coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale e siano fondati su parametri obiettivi riferiti, tra l’altro, al numero delle domande, agli importi richiesti, ai costi dei programmi e ai contributi precedentemente concessi.
  • La valutazione cautelare sulla non manifesta irragionevolezza dei criteri amministrativi non esaurisce l’esame della controversia: gli approfondimenti sulla piena legittimità degli atti e sulla loro compatibilità normativa possono essere riservati alla fase di merito.
  • La previsione, contenuta in un atto regionale, della concessione di contributi a tutti i soggetti appartenenti a una determinata categoria non implica di per sé contrasto con la disciplina regolamentare, ove il giudice non ravvisi, allo stato degli atti, un’effettiva incompatibilità normativa.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e ripartoTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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