Cassazione Penale, Sentenza n. 29132/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, dopo avere rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale e le doglianze sull'utilizzabilità delle chat Sky ECC acquisite tramite ordine europeo di indagine dalla Francia. Il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) inutilizzabilità delle comunicazioni Sky ECC per asserita violazione della catena di custodia, assenza di hash e natura di intercettazione preventiva massiva; 2) mancata verifica, da parte del giudice italiano, delle modalità di acquisizione in Francia e violazione del diritto di difesa per impossibilità di controllare parsing e abbinamento dei PIN; 3) omessa notifica ex art. 31 della direttiva 2014/41/UE; 4) insussistenza della partecipazione all'associazione, sostenendo l'occasionalità dei rapporti con i vertici del sodalizio, l'assenza di un ruolo definito e di reati-fine nel territorio, oltre al travisamento delle dichiarazioni di un collaboratore; 5) mancato riconoscimento della doppia conforme; 6) incompetenza territoriale a favore di altro tribunale; 7) mancato riconoscimento della continuazione con una precedente condanna. È stato anche depositato un motivo nuovo sul tema dell'art. 31 della direttiva e dell'inutilizzabilità delle chat.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate o generiche tutte le censure. Ha escluso l'incompetenza territoriale, valorizzando la diversa struttura, base operativa e programmazione criminosa dell'associazione contestata rispetto a quella oggetto di altro procedimento. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sull'utilizzabilità delle chat Sky ECC, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla circolazione delle prove già acquisite all'estero e sulla trasmissibilità, tramite ordine europeo di indagine, di dati già disponibili in Francia. Ha escluso che l'assenza dell'hash o l'invocata violazione dell'art. 31 della direttiva determinassero inutilizzabilità, osservando che eventuali vizi dell'acquisizione andavano fatti valere nello Stato di esecuzione e che, comunque, le intercettazioni sarebbero state consentite anche nell'ordinamento interno per i reati contestati. Ha confermato la valutazione di merito sulla partecipazione dell'imputato all'associazione, ritenendo solidi gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale: dichiarazioni dei collaboratori, contenuto delle captazioni, accordo economico stabile, continuità dei rapporti e consapevolezza dell'inserimento nel sodalizio. Ha infine dichiarato generiche le doglianze su doppia conforme e continuazione, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, per il quale il ricorso alle intercettazioni è ammesso
art. 31 direttiva 2014/41/UE
prevede la notifica allo Stato membro interessato delle intercettazioni transfrontaliere in corso; la sua omissione non determina automaticamente inutilizzabilità, e la relativa questione va fatta valere nello Stato di esecuzione
art. 6 direttiva 2014/41/UE
richiamato dal ricorrente per il principio di proporzionalità; la Corte lo evoca nel quadro della valutazione della necessità e proporzionalità dell'OEI
art. 15 Cost.
richiamato dalla difesa a sostegno della censura sulla captazione massiva di comunicazioni
art. 8 CEDU
richiamato dalla difesa a sostegno della censura sulla captazione massiva di comunicazioni
art. 234-bis c.p.p.
escluso dalla Corte come disciplina applicabile alla trasmissione di comunicazioni già acquisite all'estero
artt. 238 e 270 c.p.p.
ricondotti dalla Corte alla disciplina di circolazione delle prove già disponibili all'estero e alla loro utilizzabilità
art. 78 disp. att. c.p.p.
richiamato insieme agli artt. 238 e 270 c.p.p. per la circolazione delle prove
art. 24 d.lgs. n. 108 del 2017
indicato come disposizione di attuazione che prevede un solo divieto di utilizzabilità, non ricorrente nel caso concreto
art. 14 direttiva 2014/41/UE
richiamato per affermare che le contestazioni sulla fase esecutiva vanno proposte davanti all'autorità dello Stato di esecuzione
art. 81 c.p.
richiamato per escludere la continuazione per mancanza di un medesimo disegno criminoso tra fatti lontani nel tempo e relativi a organizzazioni diverse
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per i limiti espositivi della motivazione del ricorso
art. 31, par. 3, direttiva 2014/41/UE
la notifica serve al controllo preventivo sulla compatibilità dell'intercettazione con l'ordinamento dello Stato informato, non a determinare automaticamente l'inutilizzabilità
Massime di principio
- In tema di ordine europeo di indagine, la trasmissione allo Stato di emissione di comunicazioni già acquisite e decriptate all'estero va valutata secondo la disciplina interna sulla circolazione della prova, non come acquisizione di intercettazioni in corso.
- L'inutilizzabilità della prova trasmessa dall'estero non deriva, di regola, da vizi della formazione dell'atto nello Stato di esecuzione, che devono essere fatti valere davanti all'autorità di quello Stato, salvo la prova di una concreta violazione di diritti fondamentali rilevabile dal giudice italiano.
- L'assenza dell'hash o di altri elementi tecnici di tracciabilità non basta, da sola, a fondare l'inutilizzabilità di messaggi criptati già acquisiti all'estero, se non sono allegati specifici indici di alterazione o manipolazione del dato.
- L'omessa notifica prevista per le intercettazioni transfrontaliere non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati quando, in un caso interno analogo, quelle intercettazioni sarebbero comunque consentite dall'ordinamento nazionale.
- Nella partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico rileva la stabilità e consapevolezza del contributo fornito al sodalizio, non la qualificazione nominale del ruolo attribuito all'indagato da un singolo collaboratore o interlocutore.
- La competenza territoriale nei reati associativi è determinata dal luogo in cui si trova la base di programmazione, ideazione e direzione del sodalizio, mentre la commissione dei reati-fine in altro luogo non è di per sé decisiva.
- La continuazione non è configurabile quando i fatti sono troppo distanti nel tempo e strutturalmente estranei a un medesimo disegno criminoso, specie se il primo reato è stato commesso quando la diversa organizzazione criminale non era ancora esistente.
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