Cassazione Civile, Ordinanza n. 29172/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'ente camerale aveva irrogato una sanzione pecuniaria e disposto la confisca di attrezzature e strumentazioni rinvenute in locali riconducibili all'attività di autoriparazione svolta senza iscrizione nel registro previsto dalla legge. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte, limitatamente ad alcuni veicoli, mentre la confisca del resto dei beni era stata confermata; in appello il gravame era stato respinto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 10, comma 2, l. n. 122/1992, sostenendo che la confisca avrebbe potuto colpire solo il soggetto che esercitava abusivamente l'attività e solo i beni utilizzati da costui, non anche un terzo proprietario del locale; 2) vizio motivazionale e violazione dell'art. 1153 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse escluso la buona fede del proprietario dei beni senza adeguata prova e senza considerare che l'onere probatorio gravava sull'ente sanzionatore; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. in punto spese, perché il giudice d'appello aveva posto le spese del grado a carico degli appellanti nonostante l'assenza di appello incidentale dell'ente e la pretesa mancanza di ragioni per modificare la compensazione disposta in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la confisca prevista dall'art. 10, comma 2, l. n. 122/1992 è obbligatoria e, per effetto del rapporto di specialità con l'art. 20 l. n. 689/1981, resta salva la tutela dei terzi solo quando l'altruità del bene sia effettivamente dimostrata; nel caso concreto i giudici di merito avevano invece escluso che i beni confiscati appartenessero a un terzo estraneo, ravvisando una situazione incompatibile con la buona fede ex art. 1153 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, i ricorrenti non avevano indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e la statuizione di condanna alle spese del grado di appello era coerente con il rigetto dell'impugnazione. I ricorrenti sono stati inoltre condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, l. 5 febbraio 1992, n. 122
"L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 30 milioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita"
La disposizione configura un illecito amministrativo speciale, sanzionato con pena pecuniaria e confisca obbligatoria delle attrezzature e strumentazioni impiegate nell'attività abusiva.
art. 20 l. 24 novembre 1981, n. 689
È richiamato come disciplina generale e residuale della confisca amministrativa; la norma opera salvo diversa disciplina speciale e, per la confisca obbligatoria, impone di salvaguardare i diritti dei terzi proprietari estranei alla violazione quando l'uso del bene sarebbe stato lecito con autorizzazione amministrativa.
art. 1153 c.c.
È evocato dai ricorrenti e considerato dalla Corte nel senso che la buona fede del possesso può essere esclusa dalle circostanze accertate in fatto dai giudici di merito, incompatibili con l'assunto della proprietà/estraneità del terzo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene usato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo di omesso/viziato esame del fatto è dichiarato inammissibile in relazione alla doppia conforme.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme preclude il motivo ex art. 360, n. 5, se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi di fatto delle due sentenze di merito.
art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
È richiamato per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
È richiamato per la nuova formulazione del vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; il sindacato di legittimità è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei casi consentiti.
art. 111 Cost.
È richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulle spese, ma senza incidenza decisiva sulla soluzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La confisca amministrativa prevista da una disciplina speciale, se qualificata come obbligatoria, si applica secondo la regola speciale e non richiede la perfetta coincidenza tra soggetto destinatario della sanzione pecuniaria e soggetto colpito dalla misura reale; resta però salva la tutela dei terzi solo quando sia effettivamente dimostrata l'altruità del bene e la loro estraneità alla violazione.
- In presenza di una doppia conforme, il motivo di ricorso che investe il vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e non dimostra che esse siano tra loro divergenti.
- La valutazione sulla regolazione delle spese processuali è tendenzialmente riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se le spese vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa o in violazione del principio di soccombenza.
- Quando i giudici di merito escludono, sulla base degli accertamenti in fatto, che i beni confiscati appartengano a un terzo estraneo o che ricorrano i presupposti della sua buona fede, la censura in sede di legittimità non può limitarsi a contrapporre una diversa ricostruzione fattuale.
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