Sentenza n. 382/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - delle note dirigenziali prot. n. 554156 del 4 settembre 2024 con cui la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali – Settore Infrastrutture energetiche, Fonti rinnovabili e non rinnovabili, ha comunicato a RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l. il diniego al rilascio dell’autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell''art. 12 del D. Lgs. 387/2003, del Decreto MITE del 20 ottobre 2022 e l.r. 36/2023 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica - denominato “Sant’Agazio” - costituito da sei aerogeneratori per una potenza complessiva di 30 MW, da ubicare nel Comune di Squillace (CZ), e, quanto alle opere di connessione, nei Comuni di San Floro, Borgia, Caraffa di Catanzaro e Maida e prot. n. 388278 del 12 giugno 2024 con cui la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali – Settore Infrastrutture energetiche, Fonti rinnovabili e non rinnovabili ha comunicato a RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l l’improcedibilità dell’istanza presentata dalla medesima ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e l.r. 36/2023 per la realizzazione del citato impianto e ha disposto l’archiviazione del relativo procedimento; nonché di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese: - la nota della Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali – Settore Infrastrutture energetiche, Fonti rinnovabili e non rinnovabili prot. n. 273786 del 17 aprile 2024; - la pec del 02 maggio 2024 con cui la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali – Settore Infrastrutture energetiche ha comunicato a RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l che “preso atto di quanto trasmesso, si fa presente che i server regionali non permettono l''utilizzo e la gestione del cloud relativo al link da voi usato per la trasmissione della documentazione richiesta. A tal proposito, per ovviare alla problematica, si consiglia il caricamento della stessa documentazione, che dovrà pervenire in modo completo pena l''improcedibilità e l''archiviazione del procedimento, a mezzo di cloud di tipo Google Drive al massimo entro domani 03.05.2024”; - la nota della Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell''Ambiente - Settore 2 - Valutazioni e autorizzazioni ambientali, Sviluppo Sostenibile della Regione Calabria prot. 441033 del 4 luglio 2024 nella sola parte in cui ha richiamato e ha rinviato alla nota regionale prot. n. 388278 del 12 giugno 2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RWE Renewables Italia S.R.L. l’11 febbraio 2025: annullamento del decreto dirigenziale della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana – Settore 1 – Valutazioni e autorizzazioni Ambientali n. 18929 del 19 dicembre 2024 avente ad oggetto “Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., comprendente il parere favorevole di Valutazione Impatto Ambientale per il progetto “Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica pari a 30 MW denominato ‘Sant’Agazio’ da ubicare nel Comune di Squillace (CZ) e da connettere mediante cavidotti interrati presso la Sottostazione Elettrica di Trasformazione esistente 380/150 kV di proprietà Terna S.pA. ubicata nel Comune di Maida (CZ)” - Pratica n. 114 (CZ) sul sistema Calabria SUAP “Sportello Ambiente”. Proponente: RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l.” trasmesso con nota prot. n. 797309 del 19 dicembre 2024 della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Settore 1 Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali; nonché di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi: - il verbale n. 1 del 9 settembre 2024 della prima riunione della “Conferenza di Servizi per il rilascio del PAUR art. 27-bis D. Lgs. 152/2006 per il progetto inerente impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica pari a 30 MW denominato “Sant’Agazio” da ubicare nel Comune di Squillace (CZ) e da connettere mediante cavidotti interrati presso la Sottostazione Elettrica di Trasformazione esistente 380/150 kV di proprietà Terna s.p.A. ubicata nel Comune di Maida (CZ). Proponente RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l.”; - il verbale n. 2 del 9 ottobre 2024 della seconda riunione della “Conferenza di Servizi per il rilascio del PAUR art. 27-bis D. Lgs. 152/2006 per il progetto inerente impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica pari a 30 MW denominato “Sant’Agazio” da ubicare nel Comune di Squillace (CZ) e da connettere mediante cavidotti interrati presso la Sottostazione Elettrica di Trasformazione esistente 380/150 kV di proprietà Terna s.p.A. ubicata nel Comune di Maida (CZ). Proponente RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l.”; - il verbale n. 3 del 6 novembre 2024 della terza riunione della “Conferenza di Servizi per il rilascio del PAUR art. 27-bis D. Lgs. 152/2006 per il progetto inerente impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica pari a 30 MW denominato “Sant’Agazio” da ubicare nel Comune di Squillace (CZ) e da connettere mediante cavidotti interrati presso la Sottostazione Elettrica di Trasformazione esistente 380/150 kV di proprietà Terna s.p.A. ubicata nel Comune di Maida (CZ). Proponente RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l.”; - il verbale n. 4 del 9 dicembre 2024 della quarta riunione della “Conferenza di Servizi per il rilascio del PAUR art. 27-bis D. Lgs. 152/2006 per il progetto inerente impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica pari a 30 MW denominato “Sant’Agazio” da ubicare nel Comune di Squillace (CZ) e da connettere mediante cavidotti interrati presso la Sottostazione Elettrica di Trasformazione esistente 380/150 kV di proprietà Terna S.p.A. ubicata nel Comune di Maida (CZ). Proponente RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l.” costituente “determinazione conclusiva costituente il PAUR, comprendente il provvedimento di VIA/VI ed i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del Progetto”, trasmesso con nota prot. 789190 del 17 dicembre 2024; - le relative note di convocazione; tutti esclusivamente nelle parti in cui confermano e/o recepiscono o comunque non superano la nota dirigenziale prot. n. 554156 del 4 settembre 2024 con cui la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali – Settore Infrastrutture energetiche, Fonti rinnovabili e non rinnovabili, ha comunicato a RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l. il diniego al rilascio dell’autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e l.r. 36/2023, della l.r. 42/2008, delle linee guida nazionali adottate ai sensi dell’art. 12, comma 10, del D.Lgs. 387/2003 (approvate con Decreto interministeriale, recepite con delibera di Giunta Regionale n. 871/2010 e richiamate dal D. Lgs. 28/2011), del Decreto MITE del 20 ottobre 2022 e l.r. 36/2023 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica - denominato “Sant’Agazio” - costituito da sei aerogeneratori per una potenza complessiva di 30 MW, da ubicare nel Comune di Squillace (CZ), e, quanto alle opere di connessione, nei Comuni di San Floro, Borgia, Caraffa di Catanzaro e Maida, e la nota prot. n. 388278 del 12 giugno 2024 con cui la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali – Settore Infrastrutture energetiche, Fonti rinnovabili e non rinnovabili ha comunicato a RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l l’improcedibilità dell’istanza presentata dalla medesima ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e l.r. 36/2023 per la realizzazione del citato impianto e ha disposto l’archiviazione del relativo procedimento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. il 20 maggio 2025: annullamento della nota dirigenziale della Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Infrastrutture Energetiche Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili, Attività Estrattive prot. n. 258374 del 16 aprile 2025 avente ad oggetto “Riscontro a Vs. comunicazione del 10.03.2025, acquisita al prot. n. 151829 del 10.03.2025 – Progetto: impianto da fonte eolica della potenza di 30 MW denominato “Sant’Agazio” da ubicare nel Comune di Squillace (CZ) presentato da RWE Renewables Italia S.r.l. – Istanza di riapertura del procedimento ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. e della L.R. 36/2023 e ss.mm.ii”, comunicata con pec prot. n. 0001174-2025-51-6 A in pari data, nonché di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali ad essa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione di improcedibilità e archiviazione dell’istanza di autorizzazione unica del 12 giugno 2024, successivo diniego del 4 settembre 2024, PAUR condizionato e diniego di riapertura del procedimento del 16 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti regionali relativi all’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 e della normativa regionale, per la realizzazione di un impianto eolico denominato “Sant’Agazio”. Ha dedotto che l’amministrazione, nella fase preliminare di verifica della documentazione, avrebbe svolto una valutazione sostanziale del progetto, rilevando incongruenze, carenze e criticità tecniche, anziché limitarsi al controllo formale della completezza documentale. Ha inoltre lamentato l’adozione dell’archiviazione e del successivo diniego senza convocazione della conferenza di servizi, senza adeguata istruttoria, senza contraddittorio procedimentale e senza preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, nonché il difetto di motivazione e la contraddittorietà dell’azione amministrativa. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il PAUR del 19 dicembre 2024 e gli atti della conferenza di servizi, deducendo l’illegittimità derivata e il mancato superamento del diniego di autorizzazione unica. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il diniego regionale del 16 aprile 2025 alla riapertura del procedimento, sostenendo che il procedimento di autorizzazione unica non avesse natura meramente endoprocedimentale e che il diniego fosse privo di adeguata istruttoria e di preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto parzialmente inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti limitatamente alla contestazione della natura condizionata del PAUR, ravvisando acquiescenza espressa della ricorrente, che nella conferenza di servizi aveva accettato le condizioni di efficacia del provvedimento. L’acquiescenza non ha però precluso la contestazione dei vizi derivati dagli atti anteriori né ha fatto venir meno l’interesse al ricorso principale. Il ricorso contro il diniego di riapertura del procedimento del 16 aprile 2025 è stato respinto: il PAUR costituisce un procedimento unitario che contiene i diversi titoli autorizzatori mediante la conferenza di servizi; l’autorizzazione unica rappresenta un subprocedimento non attivabile successivamente o al di fuori della procedura complessivamente considerata. Il ricorso originario è stato invece accolto in parte. Il giudice ha distinto tra la verifica preliminare, necessariamente limitata al controllo formale della presenza della documentazione, e la successiva fase di valutazione sostanziale del progetto, da svolgersi nella conferenza di servizi, con istruttoria tecnica, eventuali richieste di integrazione e chiarimenti e partecipazione del proponente. Nel caso concreto, l’amministrazione ha utilizzato la fase preliminare per formulare valutazioni sostanziali sulle incongruenze del progetto, sulla scelta urbanistica e sulle integrazioni necessarie, adottando poi l’archiviazione e il diniego senza la conferenza di servizi, senza l’istruttoria prescritta e senza contraddittorio. Sono stati pertanto annullati la comunicazione di improcedibilità e archiviazione del 12 giugno 2024 e il diniego di autorizzazione unica del 4 settembre 2024, con salvezza del riesercizio del potere. Gli ulteriori motivi aggiunti non dichiarati inammissibili sono stati assorbiti; le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 387/2003
L’autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili deve essere rilasciata nell’ambito di un procedimento unico, articolato mediante conferenza di servizi e diretto a concentrare gli apporti delle amministrazioni coinvolte.
artt. 13 e 14 D.M. 10 settembre 2010
Le Linee guida distinguono una prima verifica formale della completezza documentale, da svolgersi entro quindici giorni, dalla successiva valutazione sostanziale del progetto, da effettuarsi nell’ambito della conferenza di servizi.
art. 14.11 D.M. 10 settembre 2010
Le integrazioni documentali e i chiarimenti necessari devono essere richiesti nell’ambito della conferenza di servizi, secondo la scansione procedimentale prevista, e non possono essere utilizzati nella fase preliminare per anticipare la valutazione di merito.
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Il PAUR ha natura unitaria e contiene i diversi titoli autorizzatori attraverso un procedimento semplificato svolto mediante conferenza di servizi.
art. 10-bis l. 241/1990
La valutazione sostanziale negativa dell’istanza non può essere adottata eludendo le garanzie partecipative e il preavviso di rigetto previsti dalla disciplina procedimentale.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento negativo deve essere adeguatamente motivato; il mero rinvio a un precedente atto non sana l’assenza dell’istruttoria e del contraddittorio necessari quando il contenuto dell’atto esprime una valutazione sostanziale.
Massime di principio
- Nella procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica relativa a impianti da fonti rinnovabili, la verifica preliminare dell’amministrazione competente deve limitarsi al controllo formale della presenza della documentazione richiesta; non può trasformarsi in una valutazione sostanziale delle carenze tecniche, delle incongruenze progettuali o della condivisibilità delle scelte del proponente.
- Le valutazioni tecniche e di merito sulla completezza sostanziale e sull’idoneità del progetto devono essere svolte nella conferenza di servizi, attraverso un’istruttoria effettiva, la richiesta di integrazioni o chiarimenti e la partecipazione del proponente, secondo la scansione prevista dalle Linee guida nazionali.
- L’amministrazione non può adottare un provvedimento di improcedibilità o archiviazione per ragioni sostanziali, e poi confermare il diniego mediante mero rinvio al primo atto, senza rispettare la fase procedimentale prescritta, l’istruttoria e le garanzie partecipative.
- Il PAUR costituisce un procedimento unitario che contiene i diversi titoli autorizzatori mediante la conferenza di servizi; il subprocedimento relativo all’autorizzazione unica non è autonomamente riattivabile dopo o al di fuori della procedura complessivamente considerata.
- L’acquiescenza a un provvedimento amministrativo richiede atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, liberamente posti in essere dal destinatario, dai quali emerga una volontà chiara e incondizionata di accettarne gli effetti; non può essere desunta per mera presunzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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