Sentenza n. 325/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso n. 471 del 2018: -del provvedimento del Comune di Senigallia datato 03.08.2018, con il quale è stata rilasciata, in favore del Sig. Augusto Cerri, la concessione edilizia in sanatoria n. 3603/A/01 per l'avvenuta costruzione di un manufatto in muratura adibito ad abitazione e di un locale ripostiglio adiacente al fabbricato principale ubicati in cia Castelfidardo n. 1, censiti catastalmente al foglio n. 6 mappale 1039 sub 1; -di tutti gli atti prodromici, presupposti, correlati, connessi e consequenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15.2.2019: -del provvedimento del Comune di Senigallia datato 03.08.2018, con il quale è stata rilasciata, in favore del sig. Augusto Cerri, la concessione edilizia in sanatoria n. 3603/A/01 per l'avvenuta costruzione di un manufatto in muratura adibito ad abitazione e di un locale ripostiglio adiacente al fabbricato principale ubicati in Via Castelfidardo n. 1, censiti catastalmente al foglio n. 6 mappale 1039 sub 1; -di tutti gli atti prodromici, presupposti, correlati, connessi e consequenziali; quanto al ricorso n. 113 del 2020: -del provvedimento del Comune di Senigallia di conclusione del procedimento ex art. 19, comma 6° ter, della L. n. 241/90, emesso in data 16.12.2019, con il quale il Comune ha ritenuto di non dover emettere alcun divieto di prosecuzione dell’utilizzo abitativo dell’immobile condonato, di proprietà del sig. Augusto Cerri; -di tutti gli atti prodromici, presupposti, correlati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: concessione edilizia in sanatoria relativa a un manufatto abitativo e a un locale ripostiglio, nonché provvedimento comunale di conclusione del procedimento ex art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990, con cui è stata esclusa l’adozione di un divieto di prosecuzione dell’utilizzo abitativo dell’immobile condonato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel ricorso n. 471 del 2018, integrato da motivi aggiunti, è stata impugnata la concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Senigallia in favore del proprietario dell’immobile, unitamente agli atti presupposti e consequenziali. Nel ricorso n. 113 del 2020 è stato impugnato il successivo provvedimento comunale di conclusione del procedimento ex art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990, con il quale il Comune ha ritenuto di non dover vietare la prosecuzione dell’utilizzo abitativo dell’immobile condonato. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti nei ricorsi, poiché la definizione dei giudizi è intervenuta per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, rilevando che le controversie riguardavano le medesime parti e questioni parzialmente sovrapponibili o comunque interdipendenti. Ha preso atto della dichiarazione congiunta con cui le parti ricorrente e resistente hanno manifestato la volontà di rinunciare alle impugnative e di considerare improcedibili i giudizi, con compensazione delle spese. La rinuncia non è stata tuttavia notificata alle altre parti ai sensi dell’art. 84 c.p.a.; pertanto non ricorrevano i presupposti per dichiarare l’estinzione dei giudizi per rinuncia. Il Tribunale ha comunque dichiarato entrambi i ricorsi improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., non opponendosi il controinteressato. Le spese sono state compensate in conformità all’accordo delle parti e considerata la limitata attività difensiva del controinteressato.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi per oggetto o per soggetti; il TAR lo ha applicato ritenendo sussistenti connessione soggettiva e oggettiva.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti per produrre l’estinzione; in mancanza di notificazione, il giudizio non può essere dichiarato estinto per rinuncia. Il comma 4 consente tuttavia la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stato applicato quale fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni processuali applicate alla definizione dei giudizi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione alla trattazione e decisione dei ricorsi nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990
Costituisce la base normativa del procedimento amministrativo concluso dal Comune con la decisione di non vietare la prosecuzione dell’utilizzo abitativo dell’immobile.
Massime di principio
- La mancata notificazione dell’atto di rinuncia alle altre parti, prescritta dall’art. 84, comma 3, c.p.a., impedisce la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia.
- Quando la parte ricorrente dichiara comunque sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione e tale situazione è riconosciuta o non contestata dalle altre parti, il giudice può dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., anche se non può dichiararne l’estinzione per rinuncia non notificata.
- La connessione soggettiva e oggettiva tra ricorsi aventi le medesime parti e riguardanti atti o questioni parzialmente sovrapponibili o interdipendenti giustifica la loro riunione ai sensi dell’art. 70 c.p.a.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, le spese possono essere compensate quando ciò corrisponda all’accordo delle parti e sia coerente con l’attività difensiva concretamente svolta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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