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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28126/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice per far dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. la donazione, effettuata dal socio accomandatario a favore della coniuge, della metà indivisa di un immobile. Il credito posto a fondamento dell’azione era collegato a rapporti controversi tra le parti, anche derivanti da un lodo arbitrale successivamente impugnato. Il tribunale accolse la revocatoria; la corte d’appello rigettò gli appelli principale e incidentale, ritenendo sufficiente, ai fini dell’azione revocatoria, anche la titolarità di un credito eventuale o litigioso e reputando ultronea la domanda di accertamento del diritto di agire esecutivamente una volta passata in giudicato la pronuncia sull’inefficacia. In cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto violazione degli artt. 2901, 2702 c.c., 116 e 808-ter c.p.c., sostenendo che l’aspettativa di credito fosse pretestuosa, che il lodo arbitrale fosse non impugnabile se non nei casi tassativi previsti dalla legge, che i crediti anteriori alla donazione fossero inesistenti e quelli successivi in gran parte relativi a spese di giustizia, e che il lodo dovesse valere come scrittura privata con preclusione del libero convincimento del giudice. La resistente ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione dell’art. 1362 c.c. e, con secondo motivo, degli artt. 1362, 474, 282 e 373 c.p.c., per contestare l’interpretazione della decisione di merito sulla necessità del giudicato della sentenza di accertamento del credito ai fini dell’azione esecutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di specificità: la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato la decisione sulla sufficienza, ai fini dell’azione revocatoria, di un credito eventuale/litigioso. La Corte ha rilevato che gli stessi ricorrenti ammettevano che il credito fosse ancora sub iudice, sicché la doglianza non spiegava quale errore avesse commesso la corte territoriale. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato tardivo perché proposto oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza effettuata dalla stessa parte incidentale; conseguentemente il ricorso incidentale ha perso efficacia per effetto dell’inammissibilità del principale. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti principali, con ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria ordinaria può essere esperita anche sulla base di un credito eventuale o litigioso, non occorrendo un credito definitivamente accertato.

  • art. 2702 c.c.

    La norma è stata richiamata dai ricorrenti, ma la Corte non ha accolto la tesi secondo cui il lodo arbitrale avrebbe efficacia assimilabile a quella della scrittura privata nel senso prospettato.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta non specificamente correlata alla ratio della decisione impugnata.

  • art. 808-ter c.p.c.

    Richiamato per sostenere la tassatività dei casi di impugnazione del lodo irrituale; la Corte non ha esaminato il merito della doglianza per inammissibilità del motivo principale.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare l’interpretazione della sentenza di merito.

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai presupposti del titolo esecutivo.

  • art. 282 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l’immediata esecutività della sentenza di primo grado.

  • art. 373 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte d’appello aveva osservato che, una volta passata in giudicato la sentenza sulla revocatoria, l’effetto di inefficacia consente l’esercizio dell’azione esecutiva senza bisogno di un ulteriore accertamento giudiziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione di legge nei motivi principali e incidentali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato disatteso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria ordinaria, la nozione di credito è ampia e comprende anche la ragione di credito, l’aspettativa o il credito litigioso: non è necessario che il credito sia definitivamente accertato al momento dell’atto dispositivo.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non contiene una critica specifica e pertinente alla decisione adottata.
  • Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale è stato proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, il ricorso incidentale tardivo è anch’esso privo di efficacia.
  • Ai fini dell’azione revocatoria non è richiesto un accertamento giudiziale ulteriore sul diritto di agire esecutivamente una volta che la pronuncia sull’inefficacia sia passata in giudicato, perché tale effetto discende dalla legge.
  • La proposizione di censure che presuppongono l’inesistenza del credito è inconferente se la sentenza impugnata ha deciso sul presupposto della sola litigiosità del credito, salvo che venga specificamente attaccata tale ratio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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