Cassazione Civile, Ordinanza n. 07330/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione a un decreto di liquidazione dei compensi spettanti a due consulenti tecnici d'ufficio nominati in forma collegiale per accertare gli esiti di un intervento chirurgico in un giudizio di responsabilità sanitaria. Il giudice dell'opposizione aveva respinto il gravame, ritenendo congrua la liquidazione di 180 vacazioni per ciascun consulente, e aveva escluso l'applicazione della riduzione di un terzo prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 per il ritardo nel deposito. Il ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 4, ultimo comma, della l. n. 319 del 1980 e nullità per motivazione apparente, sostenendo che il numero di vacazioni fosse eccessivo e non adeguatamente giustificato; 2) violazione dell'art. 52 d.P.R. n. 115 del 2002 e difetto di motivazione, perché il giudice aveva escluso la decurtazione per ritardo anche nella liquidazione a vacazioni; 3) omessa o apparente motivazione sulla natura collegiale dell'incarico e sulla pretesa necessità di un'unica liquidazione con aumento per collegialità, ai sensi della disciplina speciale in materia di responsabilità medica. La Corte ha ritenuto fondati tutti i motivi, rilevando che, in materia di responsabilità sanitaria, dopo la declaratoria di incostituzionalità parziale dell'art. 15, comma 4, l. n. 24 del 2017, torna applicabile l'art. 53 d.P.R. n. 115 del 2002 sulla liquidazione del compenso al collegio; ha inoltre affermato che il numero delle vacazioni deve essere determinato in concreto entro il limite massimo giornaliero e con prudente apprezzamento, e che la riduzione di cui all'art. 52 può operare anche nella liquidazione a vacazioni quando il ritardo incida su attività non nettamente scindibili temporalmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Taranto che aveva rigettato l'opposizione al decreto di liquidazione e ha rinviato la causa al Tribunale di Taranto in composizione monocratica e in diversa persona fisica, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito del giudice dell'opposizione è stata ritenuta erronea sia quanto alla quantificazione delle vacazioni sia quanto all'esclusione della riduzione per ritardo, nonché quanto alla disciplina applicabile alla collegialità dell'incarico in materia di responsabilità medica.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È stata la base processuale dei motivi di ricorso, proposti per violazione di legge e nullità della motivazione.
art. 4 l. n. 319/1980
Per la liquidazione a vacazioni, il magistrato deve determinare il numero delle vacazioni con rigoroso riferimento alle ore strettamente necessarie; non possono essere liquidate più di quattro vacazioni al giorno e il giudice deve procedere a una valutazione concreta e prudente.
art. 52 d.P.R. n. 115/2002
La riduzione di un terzo per il ritardo nel deposito può operare anche quando il compenso sia liquidato a vacazioni, se non è possibile distinguere con precisione le attività svolte prima e dopo la scadenza del termine.
art. 53 d.P.R. n. 115/2002
Per l'incarico conferito a un collegio di ausiliari, il compenso globale è quello spettante al singolo aumentato del 40% per ciascuno degli altri componenti, salvo il caso in cui ciascun incaricato debba svolgere personalmente e per intero l'incarico affidato.
art. 15 l. n. 24/2017
La disciplina speciale della responsabilità sanitaria prevede la collegialità dell'incarico; la parte che escludeva l'aumento del 40% è stata dichiarata incostituzionale in parte qua, con conseguente applicazione dell'art. 53 d.P.R. n. 115/2002.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione della decisione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro della motivazione del provvedimento giudiziale.
Massime di principio
- Nella liquidazione dei compensi del consulente tecnico, il giudice deve determinare il numero delle vacazioni con valutazione concreta delle attività svolte, della loro durata e della complessità dell'indagine, senza poter presumere automaticamente un impegno giornaliero massimo costante.
- Il limite delle quattro vacazioni giornaliere costituisce un vincolo alla liquidazione a tempo e impone di correlare il compenso alle sole ore strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico.
- Quando l'incarico è affidato a un collegio di ausiliari, la disciplina generale del compenso globale prevede un criterio unitario con incremento percentuale per i componenti aggiuntivi, salvo che il giudice abbia imposto a ciascun incaricato lo svolgimento integrale e personale dell'attività.
- In materia di responsabilità sanitaria, la collegialità della consulenza tecnica è imposta dalla legge speciale; dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che escludeva l'aumento percentuale, torna applicabile la regola generale dell'art. 53 d.P.R. n. 115/2002.
- La decurtazione per ritardo nel deposito della consulenza può operare anche nella liquidazione a vacazioni quando non sia possibile distinguere con precisione le attività tempestive da quelle tardive, al fine di evitare che prestazioni effettivamente rese restino prive di remunerazione.
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