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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22455/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata per vizio per difetto di litisconsorzio necessario (mancata partecipazione del terzo pignorato). Ha disposto il rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in persona di diverso magistrato per nuovo giudizio. Ha inoltre disposto che le spese del giudizio di legittimità seguano la sorte della causa.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguarda l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) proposta dalla ASL NA 3 SUD avverso l'approvazione del progetto di distribuzione e l'assegnazione di somme pignorate presso il terzo pignorato (Banco di Napoli S.p.A.). In primo grado il Tribunale di Torre Annunziata ha respinto l'opposizione. In cassazione la ASL deduceva tre motivi (non dettagliati nella parte riportata), ma la Corte ha ritenuto pregiudiziale l'irregolarità del contraddittorio nel giudizio di merito: il terzo pignorato (Banco di Napoli) non era stato chiamato a partecipare e, secondo la giurisprudenza consolidata, il terzo pignorato è litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive relative a pignoramenti presso terzi.

Norme richiamate

  • artt. 543 e ss. c.p.c.

    norme che regolano il pignoramento presso terzi: il procedimento esecutivo intrapreso dal creditore procedente per ottenere somme detenute da un terzo (qui Banco di Napoli) nei confronti del debitore (ASL).

  • art. 617 c.p.c.

    disciplinante l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore; oggetto del giudizio di merito nel caso in esame.

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    previsto il rimando al giudice di prime cure qualora la corte di appello rilevi carenze dell'istruttoria o del contraddittorio; richiamato per la conseguenza della mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    consente alla Corte di Cassazione di annullare le pronunce e rimettere la causa al giudice di prime cure; usato come base per il rinvio dopo accertato vizio processuale.

  • art. 23, comma 8-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 conv. legge 18 dicembre 2020 n. 176

    richiamato solo in relazione alla modalità di trattazione in pubblica udienza (normativa emergenziale che disciplina procedimenti in camera di consiglio e modalità di celebrazione udienze).

  • art. 378 c.p.c.

    consente il deposito di memorie in Cassazione; menzionato come atto processuale effettuato dalle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi relativi a pignoramenti presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario: la sua mancata partecipazione determina la nullità del giudizio e la cassazione della pronuncia per difetto di contraddittorio.
  • La nullità per difetto di litisconsorzio necessario può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e comporta il rinvio al giudice di primo grado per nuovo esame con tutte le parti necessarie.
  • Chi propone opposizione agli atti esecutivi (il debitore) deve assicurare che il terzo pignorato sia chiamato in causa; analogamente i creditori intervenuti devono verificare la regolarità del contraddittorio per evitare nullità che vanifichino il giudizio.
  • Se la partecipazione del terzo pignorato non è stata prevista o non è stata operata, la parte che ha ottenuto in primo grado una decisione favorevole può comunque vedere annullata la pronuncia in Cassazione, con conseguente rinnovazione del processo.
  • In presenza di pignoramenti di importo complessivo rilevante e di distribuzioni approvate dal giudice dell'esecuzione, è essenziale che il terzo pignorato partecipi poiché la pronuncia di assegnazione ha effetti diretti e immediati sulla sua sfera patrimoniale.

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