Sentenza n. 3113/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia n. 661/2025, depositata e resa pubblica il 11.11.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 26/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia n. 661/2025, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della carta del docente per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscerle la carta del docente, per 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 novembre 2025, aveva acquistato autorità di cosa giudicata e l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato procedibile e fondato il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto provata, mediante idonea documentazione, la spettanza degli importi riconosciuti dal giudicato e ha valorizzato l'assenza di deduzioni ministeriali sull'adempimento. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi complessivamente dovuti, pari a 2.000 euro, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli il compito di intervenire, su istanza diretta della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero, entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo residuo e adottando gli atti necessari all'esecuzione. Ha escluso un compenso per il commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è procedibile per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme determinate, unita all'assenza di prova o deduzione dell'avvenuto adempimento da parte dell'amministrazione, giustifica l'accoglimento del ricorso per ottemperanza e la dichiarazione di inottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, per determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto al commissario ad acta uno specifico compenso.
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