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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23444/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due omicidi commessi il 10/09/2001 (vittima Francesco Panaro) e il 23/09/2001 (vittima Augusto Negri). Lamenta violazione di legge e difetto di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo in particolare che: 1) l'ordinanza ha errato ritenendo inevitabile l'applicazione dell'ergastolo in caso di riconoscimento della continuazione (richiamando art. 73, comma 2 c.p.), mentre tale applicazione sarebbe vietata in sede esecutiva per effetto dell'art. 80 c.p.; 2) la continuazione trasforma le pene in una sola che si calcola sulla pena più grave aumentata fino al triplo e quindi l'art. 73, comma 2 c.p. non sarebbe applicabile; 3) la motivazione è insufficiente e contraddetta dalle sentenze di merito che avrebbero dimostrato un "progetto unitario" (faida, medesimo contesto, analogie esecutive, premeditazione, distanza temporale ridotta) e che la scelta delle vittime (anche per vendetta) non escluderebbe una programmazione unitaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato al controllo della correttezza logico-argomentativa e non alla rinnovazione degli accertamenti di fatto, ma ha comunque riscontrato nella motivazione dell'ordinanza impugnata un vizio di illogicità e insufficiente approfondimento. In particolare la Cassazione ha osservato che: i fatti (stretta contiguità spazio-temporale, analogia delle modalità esecutive, partecipazione di medesimi soggetti e identico contesto di faida) erano elementi presumibilmente idonei a provare l'unicità del disegno criminoso; la motivazione della Corte di appello, nel sostenere che il secondo omicidio sarebbe scaturito da "precise contingenze" (vendetta per l'omicidio di Iannarella), non è logica perché la vendetta può coesistere con un disegno unitario volto a riaffermare l'egemonia del clan e la scelta della vittima per vendetta può rientrare in una programmazione già esistente; la questione se la programmazione fosse generica o concretamente orientata alla commissione dei successivi reati non è stata adeguatamente esaminata. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato la causa alla Corte di Assise d'Appello di Napoli in diversa composizione per nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 73 cod.pen., comma 2

    Norma che disciplina la determinazione della pena quando si tratta di più pene concorrenti: se due o più pene superano complessivamente determinati limiti possono implicare l'applicazione dell'ergastolo. Nell'ordinanza impugnata è stata richiamata per sostenere l'inevitabilità dell'ergastolo in caso di continuazione; il ricorrente aveva obiettato che tale applicazione è limitata in sede esecutiva per effetto dell'art. 80 c.p., ma la Corte di Cassazione non ha risolto definitivamente il contrasto normativo nel merito, concentrandosi invece sulla insufficienza logico-argomentativa dell'ordinanza.

  • art. 80 cod.pen.

    Norma citata nel ricorso come limite all'applicazione in sede esecutiva dell'art. 73, comma 2 c.p.; il ricorrente sosteneva che l'art. 80 impedisce al giudice dell'esecuzione di applicare l'art. 73, comma 2, ma la Cassazione ha rimandato la questione, preferendo valutare la correttezza della motivazione relativa al riconoscimento della continuazione.

  • art. 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. b) ed e)

    Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) violazione di legge; lett. e) difetto o contraddittorietà della motivazione sui punti in cui il fatto o la prova sono decisivi. Il ricorso è stato proposto sulla base di tali letture e considerato ammissibile e fondato in relazione al vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • Principio giurisprudenziale (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone)

    La Cassazione ricorda il principio secondo cui il sindacato di legittimità è limitato ad accertare l'esistenza di un apparato argomentativo logico; non è consentita una riesamina libera degli elementi di fatto. Tuttavia il controllo riguarda la correttezza logico-argomentativa della decisione del giudice di merito.

  • Giurisprudenza sulla continuazione (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013)

    Principi consolidati richiamati: l'unicità del disegno criminoso può consistere in una programmazione generale ma è necessaria la concretezza e la prevedibilità dei reati successivi; la mera genericità di un programma delinquenziale (es. scelta di vita mafiosa o movente comune) non è sufficiente per riconoscere la continuazione.

Massime di principio

  • La continuazione richiede non solo un movente comune ma la prova che, prima del primo fatto, sia stato assunto il proposito di commettere anche i successivi in modo non meramente generico; cioè servono elementi che indichino una programmazione concreta o la previsione delle caratteristiche fondamentali dei reati successivi.
  • La vicinanza temporale e spaziale, l'omogeneità delle modalità esecutive e la partecipazione degli stessi soggetti sono indici significativi a favore del riconoscimento della continuazione, ma non sono in assoluto decisivi se manca la concreta programmazione.
  • La presenza di una componente vendicativa o di "contingenze" non esclude automaticamente la continuazione: la vendetta può coesistere con un disegno criminoso unitario volto, p.es., a riaffermare l'egemonia territoriale; il giudice deve valutare se la scelta delle vittime rientri in una programmazione già presa.
  • Il giudice di legittimità non può rivedere liberamente le prove, ma può cassare per vizio di motivazione quando la decisione del giudice di merito risulti illogica o insufficiente sotto il profilo argomentativo.
  • In sede di riesame dell'ordinanza di esecuzione il giudice deve verificare se la motivazione affronta adeguatamente la questione specifica della programmazione e della sua concretezza; se non lo fa, la decisione è annullabile e la causa deve essere rimessa al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame.
  • Le questioni meramente tecniche relative al calcolo delle pene e all'applicazione di norme come l'art. 73 c.p. e l'art. 80 c.p. possono essere rilevanti, ma la Cassazione tende a rimettere al giudice dell'esecuzione la valutazione operativa se il problema emerge nell'ambito di una motivazione viziata.

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