Cassazione Penale, Sentenza n. 14415/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di secondo grado che aveva confermato la condanna in abbreviato per il delitto di concorso in furto in abitazione (artt. 110, 624-bis c.p.), contestando: (1) per Barreca la mancata esclusione della responsabilità basata sulle dichiarazioni del coimputato e sulla diversa fascia oraria indicata dalla persona offesa; (2) per Barreca il mancato riconoscimento dell'attenuante del contributo di minima importanza (art.114 c.p.) rispetto alla residua condotta a lui ascritta; (3) per entrambi il mancato riconoscimento dell'attenuante per la restituzione della refurtiva (art.62 n.6 c.p.), con ulteriore richiesta di esclusione della recidiva per Tomaselli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto i primi due motivi generici e manifestamente infondati perché non affrontano la ratio decidendi della sentenza impugnata e, nel contesto della doppia conforme, la motivazione di merito ha evidenziato numerosi elementi che dimostrano la compartecipazione attiva di Barreca (contiguità temporale tra furto e incasso dell'assegno, prossimità luoghi, indicazione del Barreca come beneficiario, modalità sospette di incasso, ritrovamento della refurtiva nell'abitazione di Barreca). Ha escluso l'attenuante del contributo di minima importanza. Quanto all'attenuante per la restituzione, ha ricordato che essa richiede trasparente spontaneità e integrale risarcimento: nel caso la restituzione è avvenuta a seguito dell'intervento di polizia (perquisizione) e l'importo del titolo non è stato restituito, quindi l'attenuante non opera. La richiesta di esclusione della recidiva per Tomaselli è risultata priva di argomentazione e la recidiva è stata confermata in ragione dei precedenti. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferito alla partecipazione al reato come concorso di persone: la Corte ha ritenuto provata la compartecipazione morale e materiale di Barreca all'azione furtiva.
art. 624-bis cod. pen.
Norma inerente il furto in abitazione: richiamata quale fattispecie base per la condanna confermata in grado d'appello.
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva: applicata a carico di Tomaselli; la Corte ha ritenuto i precedenti rilevanti per la stima del grado di colpevolezza e pericolosità.
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione relativo alla violazione di legge: la Corte ha ritenuto i censure generici e non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata, quindi inammissibili.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione relativo a vizio di motivazione: la Corte ha considerato le doglianze aspecifiche e non fondate rispetto alla motivazione congrua delle sentenze di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso: obbligo di sinteticità nell'esposizione del ricorso per cassazione.
art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020
Consente il trattamento del procedimento in forma cartolare: la Corte ha trattato il procedimento per cassazione in forma cartolare ai sensi della norma.
art. 62 n. 6 cod. pen.
Attenuante per la restituzione della cosa rubata: la Corte interpreta che la restituzione debba essere spontanea e l'effettivo risarcimento integrale; se sollecitata dalla polizia o non integrale, l'attenuante non opera.
art. 114 cod. pen.
Rinvio all'attenuante del contributo di minima importanza: la Corte conferma che si tratta di una circostanza di applicazione molto limitata e inapplicabile quando sussista un ruolo attivo e sinergico del coautore.
art. 248 comma 1 cod. proc. pen.
Norma sulla perquisizione domiciliare che consente alla polizia giudiziaria, che ricerca una cosa determinata, di invitare la consegna: usata dalla Corte per sostenere che la consegna durante la perquisizione non è spontanea.
art. 129 cod. proc. pen.
Riferito alla possibilità di rilevare d'ufficio vicende estintive del reato: la Corte ha osservato che l'inammissibilità del ricorso ostacola la rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado.
art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Norma sulla rilevabilità d'ufficio di estinzione del reato: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che regola la materia ma ha escluso la possibilità di applicarla nel presente caso a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, avendo ravvisato possibile colpa nella formulazione dei motivi, al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per ottenere l'attenuante del contributo di minima importanza (art.114 c.p.) è necessario dimostrare concretamente un ruolo marginale e non integrato nell'azione criminosa; prove di sinergia operativa e recupero della refurtiva presso il domicilio indicano compartecipazione e precludono l'attenuante.
- L'attenuante per la restituzione della refurtiva (art.62 n.6 c.p.) richiede che la restituzione sia spontanea e che il danno sia effettivamente e integralmente risarcito: consegne sollecitate da forze di polizia o parziali non soddisfano il requisito.
- In cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure generiche, assertive o autoreferenziali rendono il ricorso inammissibile.
- La prova indiretta della partecipazione (contiguità temporale, coincidenza di luoghi, incassi bancari sospetti, indicazione come beneficiario, ritrovamento di refurtiva) può integrare efficacemente il quadro probatorio per la responsabilità di correi.
- La declaratoria di inammissibilità in Cassazione limita la possibilità di far valere d'ufficio novità processuali sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado); tali questioni potrebbero richiedere rimedi diversi o interventi in sede esecutiva.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve evitare motivi meramente enunciativi e deve svolgere adeguata argomentazione atta a spiegare il vizio di diritto o di motivazione rispetto alla decisione impugnata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14394/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14396/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14397/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14398/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14399/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14400/2024 del 09/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →