Cassazione Civile, Ordinanza n. 01234/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Emilia Romagna che aveva confermato il rigetto del suo appello avverso la decisione della CTP di Ferrara, la quale aveva respinto l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo al 2004. Nelle more del giudizio di legittimità, il ricorrente ha depositato istanza di estinzione, allegando documentazione attestante la definizione agevolata dei carichi ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193/2016 e il versamento di quanto dovuto, con produzione di attestazioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che comprovavano l'azzeramento della posizione debitoria connessa alle cartelle emesse in relazione alle sentenze impugnate. La Corte ha valorizzato tale adesione come rinuncia inequivoca al ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di estinzione del giudizio, ritenendo che l'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016 comporti l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, compensando le spese processuali. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché la rinuncia al ricorso non rientra nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 193/2016
L'adesione alla definizione agevolata dei carichi comporta l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti; il deposito dell'attestazione di ammissione e della documentazione di definizione integra rinuncia inequivoca al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, poiché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di applicazione estensiva oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostri di avere aderito a una definizione agevolata dei carichi e produca in giudizio la relativa attestazione di avvenuta definizione, tale comportamento può essere interpretato come rinuncia inequivoca al ricorso pendente.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia conseguente alla definizione agevolata comporta la compensazione delle spese di lite, ove ricorrano i presupposti valorizzati dalla giurisprudenza richiamata.
- Il raddoppio del contributo unificato non è applicabile alla rinuncia al ricorso, essendo una misura eccezionale collegata solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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