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Sentenza

Sentenza del 24/06/2019 n. 3962 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Mancata sottoscrizione copia ricorso depositato in commissione - inammissibilità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata la validità del ricorso perché la copia depositata presso la commissione tributaria ai fini della costituzione in giudizio non recava la sottoscrizione in originale del ricorrente o del suo difensore. La questione riguardava se tale omissione comportasse l’inammissibilità del ricorso oppure una semplice irregolarità formale.

La decisione

La mancata sottoscrizione in originale della copia del ricorso depositata per la costituzione in giudizio non determina l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce una mera irregolarità. L’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 richiede la sottoscrizione in originale sulle copie destinate alle altre parti, non anche sulla copia depositata in commissione ai fini della costituzione. Le cause di inammissibilità, avendo natura sanzionatoria, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate in assenza di una concreta giustificazione.

Norme richiamate

  • Art. 18, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel caso di ricorso proposto contro più parti, il ricorrente deve depositare tante copie del ricorso quante sono le parti, oltre a una copia per il fascicolo d’ufficio.

    La sottoscrizione in originale è richiesta sulle copie destinate alle altre parti, mentre la mancata sottoscrizione della copia depositata per la costituzione in giudizio integra una mera irregolarità e non comporta automaticamente l’inammissibilità.

  • Corte costituzionale, sentenze n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002

    Tutela delle parti in posizione di parità evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità.

    Le norme processuali tributarie devono essere interpretate in modo da garantire il diritto di difesa e la parità processuale, evitando conseguenze di inammissibilità sproporzionate rispetto alla natura meramente formale dell’irregolarità.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 5192 del 28 febbraio 2017

    Richiamata a sostegno dell’interpretazione restrittiva delle cause di inammissibilità nel processo tributario.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 16758 del 2016

    Richiamata quale precedente conforme sulla necessità di non estendere le sanzioni di inammissibilità oltre i casi espressamente previsti.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 4078 del 2015

    Richiamata a sostegno della distinzione tra irregolarità formali e vizi realmente idonei a determinare l’inammissibilità del ricorso.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 14389 del 2010

    Richiamata quale orientamento favorevole a un’applicazione non eccessivamente formalistica delle regole processuali tributarie.

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11666 del 2012

    Richiamata per il principio secondo cui le sanzioni processuali di inammissibilità devono essere applicate nei soli casi previsti dalla legge e interpretate restrittivamente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la semplice inosservanza di una formalità non comporta l’inammissibilità se la legge non prevede espressamente tale sanzione.
  • Le disposizioni che impongono la sottoscrizione devono essere interpretate in relazione alla funzione della singola copia: la sottoscrizione può essere necessaria per le copie destinate alle controparti, ma non necessariamente per quella depositata per la costituzione in giudizio.
  • Le cause di inammissibilità devono essere interpretate restrittivamente, perché limitano l’accesso alla tutela giurisdizionale.
  • Quando l’irregolarità non compromette l’identificazione dell’autore dell’atto, la provenienza del ricorso o il diritto di difesa della controparte, è generalmente preferibile qualificarla come vizio sanabile o mera irregolarità.
  • In situazioni analoghe occorre verificare se la formalità omessa sia essenziale e se esista una specifica previsione normativa che colleghi espressamente la sua violazione all’inammissibilità.

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