Cassazione Civile, Ordinanza n. 17121/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza del Tribunale di Torino che aveva riformato la decisione del giudice di pace, il quale aveva rigettato l'opposizione proposta avverso una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un solo motivo, formalmente prospettato come violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 53, 55 e 57 del D.P.R. n. 445 del 2000. La Corte rileva però che il ricorso era privo della completa esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato, oltre che caratterizzato da motivazione generica sulla denunciata violazione di legge, rendendo impossibile una compiuta comprensione delle censure senza fare ricorso ad atti esterni al ricorso stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la proposta del relatore, fondata sulla mancanza di una ricostruzione del fatto e del processo nei gradi di merito e sulla genericità delle censure. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero si era costituito tardivamente senza svolgere difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Sono richiamate per la definizione camerale del ricorso e per la proposta del relatore in presenza di manifesta inammissibilità.
art. 380-bis c.p.c.
Il relatore può formulare proposta di manifesta inammissibilità; la Corte ne può condividere le conclusioni.
artt. 52, 53, 55 e 57 D.P.R. n. 445 del 2000
Sono invocati dal ricorrente come norme violate, ma la censura è ritenuta generica e comunque non scrutinabile per difetto di esposizione dei fatti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 366 c.p.c.
Pur non espressamente citato nel dispositivo, il principio applicato implica l'onere di autosufficiente esposizione dei fatti e del contenuto della decisione impugnata nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia del tutto privo dell'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato, perché la Corte non può ricostruire autonomamente il quadro fattuale e processuale.
- La mancanza di una compiuta narrazione del processo e della decisione gravata non può essere sanata attraverso la sola lettura dei motivi di ricorso o mediante l'esame di atti esterni, in ragione del principio di autonomia del ricorso per cassazione.
- Le censure per violazione di legge devono essere formulate in modo specifico e intelligibile; una deduzione generica non consente il controllo di legittimità.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, se ne ricorrono i presupposti normativi, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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