Sentenza n. 11811/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Prefettura di Roma, Sportello Unico per l'Immigrazione, di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il decreto prefettizio del 18 agosto 2025, deducendo l'illegittimità della revoca del nulla osta già rilasciato e del conseguente rigetto dell'autorizzazione all'ingresso. La revoca era stata disposta per la mancata produzione dell'asseverazione prevista dall'art. 44 d.l. 73/2022, secondo il modello della circolare dell'Ispettorato del lavoro n. 3/2022, necessaria ad attestare la capacità economica del datore di lavoro. Il ricorrente ha inoltre invocato la propria estraneità ai fatti, la buona fede, la lesione del contraddittorio e degli artt. 2 Cost. e 8 CEDU, nonché la possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione. In via preliminare il TAR ha esaminato la tardività del deposito, avvenuto il 23 giugno 2026, di memoria e documenti, ritenendoli inutilizzabili perché depositati oltre i termini perentori dell'art. 73 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca del nulla osta, rilevando che l'asseverazione richiesta dall'art. 44 d.l. 73/2022 non era stata prodotta né in sede amministrativa né in giudizio e che, pertanto, il ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza del requisito economico necessario. Il potere di revoca non è limitato alle sole ipotesi impeditive degli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, ma comprende ogni mancanza dei requisiti prescritti per l'ingresso del lavoratore straniero, inclusa la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro. La revoca è stata qualificata come decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti. Il TAR ha escluso anche il rilascio di un permesso per attesa occupazione, poiché ciò svuoterebbe di contenuto il requisito reddituale minimo del datore di lavoro e favorirebbe l'elusione del sistema dei flussi programmati. Non è stata ravvisata violazione degli artt. 2 Cost. e 8 CEDU, dovendosi bilanciare la posizione individuale con l'interesse pubblico alla prevenzione degli ingressi irregolari. È stata esclusa la lesione del contraddittorio, poiché l'amministrazione aveva notificato un preavviso di revoca il 24 ottobre 2024 e il ricorrente aveva presentato osservazioni il 14 aprile 2025. È stata infine negata la sussistenza di buona fede e legittimo affidamento: non risultava provato che il lavoratore avesse cercato di contattare il datore di lavoro dopo l'ingresso e il datore, irreperibile sin dall'inizio, aveva richiesto l'ingresso di più lavoratori. Mancava inoltre un apprezzabile arco temporale idoneo a fondare un affidamento tutelabile. Le spese di lite sono state compensate. Il TAR ha assegnato al difensore un termine di 60 giorni per integrare la documentazione reddituale relativa all'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, rinviando tale questione alla camera di consiglio del 24 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 44 d.l. 73/2022
Impone la produzione dell'asseverazione, redatta secondo il modello previsto, quale attestazione della capacità economica del datore di lavoro; la mancata produzione impedisce di ritenere dimostrato il requisito economico.
artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998
Le ipotesi impeditive ivi previste non esauriscono i casi che consentono la revoca del nulla osta; la revoca può riguardare qualsiasi requisito necessario per l'ingresso del lavoratore straniero.
art. 73 c.p.a.
I termini per il deposito di memorie e documenti sono perentori, anche se la disposizione non lo esplicita, perché posti a tutela del contraddittorio e dell'ordinato svolgimento del processo; gli atti tardivi sono processualmente inutilizzabili.
art. 1 l. 241/1990
L'esigenza di efficacia dell'attività amministrativa è richiamata come coerente con il sistema che rimette alle parti l'attestazione iniziale della capacità economica, riservando all'amministrazione i controlli successivi.
art. 2 Cost.
Non risulta violato dalla revoca del nulla osta, poiché la tutela dei diritti individuali deve essere bilanciata con l'interesse pubblico alla prevenzione e al contrasto degli ingressi irregolari.
art. 8 CEDU
Non impedisce la revoca quando essa è funzionale alla tutela dell'ordinato sistema degli ingressi e alla prevenzione di condotte elusive della disciplina migratoria.
art. 79 d.P.R. 115/2002
Richiede, ai fini della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, la dichiarazione sulle condizioni reddituali aggiornate e sull'obbligo di comunicare le variazioni rilevanti fino alla definizione del processo.
art. 76 d.P.R. 115/2002
Il reddito rilevante per il patrocinio a spese dello Stato è costituito dalla somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito di ciascun componente della famiglia.
artt. 47 e 76 d.P.R. 445/2000
Costituiscono il fondamento della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiesta per comprovare le condizioni reddituali ai fini del patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato di un cittadino straniero può essere disposta non soltanto per le specifiche cause ostative previste dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, ma per qualsiasi carenza dei requisiti necessari all'ingresso, compresa la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro.
- La mancata produzione dell'asseverazione richiesta dall'art. 44 d.l. 73/2022 impedisce di ritenere dimostrata la capacità economica del datore di lavoro; la successiva allegazione dell'asseverazione in giudizio non può supplire alla sua mancata produzione quando essa non sia comunque depositata nel processo.
- La revoca del nulla osta determinata dalla carenza originaria dei requisiti necessari all'ingresso ha natura di decadenza o revoca sanzionatoria ed è espressione di un potere vincolato di controllo, non di un'autotutela discrezionale fondata sulla comparazione dell'interesse pubblico con l'affidamento del privato.
- In presenza di una carenza originaria del requisito reddituale del datore di lavoro, non è dovuto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché ciò svuoterebbe di contenuto il requisito economico previsto dalla disciplina dell'ingresso e potrebbe consentire l'elusione del sistema dei flussi programmati.
- I termini dell'art. 73 c.p.a. per il deposito di memorie e documenti sono perentori e gli atti tardivamente depositati sono inutilizzabili, in quanto la disciplina tutela il contraddittorio e l'ordinato svolgimento del processo.
- La buona fede e il legittimo affidamento del lavoratore straniero non sono configurabili, in assenza di elementi concreti che dimostrino l'affidabilità della situazione amministrativa e di un apprezzabile periodo temporale nel quale il privato abbia potuto ragionevolmente confidare nella stabilità della posizione.
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